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Giurisprudenza 22/04/2006

Giurisprudenza di legittimità - VELOCITÀ – APPARECCHI RILEVATORI – CONTESTAZIONE – MANCATA CONTESTAZIONE IMMEDIATA – VERBALE – INDICAZIONE DEI MOTIVI CHE HANNO RESO IMPOSSIBILE LA CONTESTAZIONE – IMPOSSIBILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE DI SINDACARE LE SCELTE ORGANIZZATIVE DELL’ORGANO ACCERTATORE. (SINTESI DI REDAZIONE)

(Cass. Civ., sez. II, 13 marzo 2006, n. 5431)

Giurisprudenza di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

Sezione II, 13 marzo 2006, n. 5431

 
L’amministrazione dell’agente verbalizzante è tenuta a precisare in verbale i motivi della impossibilità di procedere alla contestazione immediata, senza che il giudice possa sindacare le scelte organizzative della stessa (Cass. 4.5.2005 n. 9222, Cass. 25.5.2001 n. 7103, Cass. 29.3.2001 n. 4571).

 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Svolgimento del processo

 Con ricorso del 21 novembre 2000 S. M. proponeva opposizione al verbale n. ATX0000060112 della polizia stradale di Potenza per la mancata contestazione immediata della violazione di essa di velocità e per la insufficiente motivazione circa l’impossibilità di contestazione immediata, trattandosi di formula stereotipata che nulla diceva sui reali impedimenti.

 Si costituiva l’avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, sostenendo che la mancata contestazione immediata non costituisce vizio di nullità, li Giudice di Pace di Melfi, con sentenza dell’8 gennaio 2003, accoglieva l’opposizione, motivando che a giustificazione dalla mancata contestazione immediata si adduceva una carenza di organico, che motivi di organizzazione interna non potevano essere addotti per eludere una precisa disposizione di legge che prevede la contestazione immediata, mentre quella differita è l’eccezione. Ricorre l’Ufficio territoriale per il Governo di Potenza con un motivo, non ha svolto difesa lo Spinoso.

Motivi della decisione

 Il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 dei codice della strada, nonché degli artt. 345 e 364 del regolamento di esecuzione, omessa, erronea c/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. e lamenta.

 Fra i casi di materiale impossibilità di contestazione immediata è indicata quello dell’accertamento per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal luogo dell’accertamento.

 La contestazione immediata era impossibile per l’alta velocità (68 Km orari) ed è assurdo pretendere inseguimenti.

 La censura è fondata.

 Il Giudice di pace ha dedotto che, a giustificazione della mancata contestazione, si adduceva una carenza di organico ma che motivi di organizzazione interna non potevano giustificare l’elusione di una precisa disposizione di legge.

 Questa Corte suprema ha statuito che è tenuta a precisare in verbale i motivi della impossibilità di procedere alla contestazione immediata, senza che il giudice possa sindacare le scelte organizzative della stessa (Cass. 4 maggio 2005 n. 9222, Cass., 25 maggio 2001 n. 7103, Cass. 29 marzo 2001 n. 4571).

     Conseguentemente il ricorso va accolto, con rinvio ad altro giudice di pace di Melfi che si uniformerà ai principi sopra esposti.

Per questi motivi

LA CORTE DI CASSAZIONE

 accoglie d ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altro giudice di pace di Melfi.

 Roma 19 dicembre 2005

 
 Depositata in cancelleria il 13 marzo 2006.


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Sabato, 22 Aprile 2006
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