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Giurisprudenza 14/11/2006

Giurisprudenza di legittimità - CIRCOLAZIONE STRADALE -RISARCIMENTO DANNI - SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - ANNULLAMENTO DI INFRAZIONE

(Cass. Civ., sez. II, 4 agosto 2006, n. 17680)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione II, 4 agosto 2006, n. 17680

CIRCOLAZIONE STRADALE -RISARCIMENTO DANNI - SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA  - ANNULLAMENTO DI INFRAZIONE

Il provvedimento amministrativo di sospensione della patente di guida per eccesso di velocità, dichiarato illegittimo ed annullato, può dar luogo al risarcimento del solo danno patrimoniale effettivamente subito dall’utente, che deve comunque essere allegato e provato, dovendosi escludere la risarcibilità di un danno esistenziale alla persona. 

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 Fatto e diritto

Con citazione 18.10.02 C. Antonio conveniva in giudizio la Prefettura di Foggia in persona del Prefetto pro-tempore, davanti al giudice di pace di Foggia per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni, da liquidarsi nei limiti fissati per il giudizio di equità necessario, causatigli della sospensione della patente di guida per il periodo di un mese, applicata in base a provvedimento amministrativo annullato perché illegittimo.
Assumeva l’attore che
con verbale n. 745434 del 23.8.01, notificatogli contestualmente, la Polizia Stradale di Foggia gli contestava la violazione dell’art. 142 co. 9 C.d.S., perché, in abitato di Foggia, alla guida dell’autovettura tg. AM…LH, viaggiava alla velocità di Km 97 su strada ove vigeva il limite di km 50, e , detratta la tolleranza del 5%, superava di 41 km il detto limite; in seguito a ciò gli veniva irrogata la sanzione pecuniaria, con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da parte del Prefetto.
Il giudice di pace di Foggia con sentenza n. 268/02, in accoglimento dell’opposizione da lui proposta, aveva dichiarato la nullità del verbale di contestazione impugnato.
Si costituiva la Prefettura contestando in fatto e in diritto l’avverso dedotto e rilevando l’eccessività della somma richiesta a titolo risarcitorio.
Il giudice adito con sentenza n. 139103, depositata il 10.3.03, in accoglimento della domanda, condannava la Prefettura al pagamento in favore dell’attore della somma di euro 500,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo e spese di lite.
Per la cassazione della decisione ricorre il Ministero dell’Interno, per mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c
c., in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per la mancata verifica della sussistenza nella fattispecie sostanziale dei presupposti di fatto e di diritto della fattispecie astratta quali la sussistenza di un danno effettivo, del nesso eziologico col comportamento della P.A. e dell’elemento soggettivo.

 Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento sotto il profilo dell’insussistenza di un danno risarcibile o della mancanza della prova della sussistenza di un danno patrimoniale eziologicamente connesso all’adozione di un atto dovuto da parte del Prefetto, secondo i principi informatori della materia.
Vale, innanzitutto, considerare che la patente di guida, rientrando nella categoria delle autorizzazioni
abilitative, caratterizzate dai fatto di avere, come base necessaria, un giudizio d’idoneità tecnica di chi la richiede ad esercitare l’attività ad essa inerente, non afferisce alla sfera della personalità come un attributo della persona, bensì ha una validità condizionata all’osservanza della disciplina sulla circolazione stradale, al precipuo fine di evitare che il suo esercizio ponga in pericolo la sicurezza della circolazione stradale in generale o arrechi danno ai terzi.
In presenza di fatti pertubatori della circolazione stradale o che pongano in pericolo la sicurezza dei terzi, la legge prevede che la patente di guida sia sospesa o revocata
con atto dovuto dall’organo governativo preposto a tale funzione, qualora non vi siano contestazioni in ordine al fatto accertato come violazione delle singole disposizioni di legge, nel senso che è dato al titolare della patente di guida contestare immediatamente con ricorso al Prefetto il contenuto del verbale di accertamento della infrazione al codice della strada ovvero addurre a sua discolpa la sussistenza di una causa di giustificazione, di modo che il Prefetto, espletata la dovuta istrutturia, può soprassedere all’applicazione del provvedimento restrittivo di utilizzazione della patente di guida.
Non può, d’altro canto, omettersi di considerare che la natura del provvedimento restrittivo dell’utilizzazione della patente di guida (atto dovuto) e la garanzia offerta all’utente di evitare l’adozione dello stesso provvedimento, con il ricorso al Prefetto avverso la contestazione
dell’infrazione, inducono a ritenere che il provvedimento restrittivo dell’utilizzazione della patente di guida viene adottato, con le garanzie necessarie, a tutela di un interesse superiore a quello proprio dell’utente e cioè quello di preservare i terzi dal pericolo dalla circolazione stradale.
Nel caso in esame, nonostante la contestazione immediata della violazione dell’art. 142/9 C.d.S., il presunto trasgressore non si avvalse
 della facoltà accordatagli dall’art. 203 C.d.S., al fine di evitare l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, e l’annullamento del relativo verbale di contestazione fu motivato con la ritenuta inidoneità del Telelaser a misurare la velocità in relazione ai parametri previsti dall’art. 345 Regolamento del C.d.S., benché i dati forniti da tale apparecchio avessero registrato che in zona ove vigeva il limite di velocità di 50 km/h, il trasgressore viaggiava a velocità di 97 km/h.
Orbene, esclusa la sussistenza di un danno esistenziale alla persona dipendente da un atto dovuto della P.A., assunto con l’adozione delle garanzie accordate
al presunto trasgressore, può affermarsi, senza scomodare i sostenitori della irrisarcibilità del danno dipendente da provvedimenti discrezionali di natura pubblica, che, la risarcibilità del danno dipendente dalla adozione del provvedimento restrittivo dell’utilizzazione della patente di guida dichiarato illegittimo, si restringe all’ipotesi di un danno patrimoniale effettivamente riportato dall’utente in dipendenza di un tale provvedimento, ma tale danno non può ritenersi sussistente per presunzione, bensì deve essere allegato e provato, il che non è avvenuto nel caso in esame.
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio. L’assenza dell’intimato esime della pronuncia sulle spese del presente giudizio.

 P.Q.M.

 accoglie il ricorso; cassa senza rinvio; nulla per le spese.

 Così deciso in Roma addì 17.5.06.

Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2006


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Martedì, 14 Novembre 2006
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