Veicoli
- Ciclomotore - Circolazione su corsia riservata ai mezzi pubblici -
Sanzionabilità - Esclusione.
Il ciclomotore
che circoli sulla corsia riservata ai mezzi pubblici non costituisce, in
considerazione del ridotto ingombro, un intralcio allo svolgimento del relativo
servizio di pubblico trasporto e, pertanto, non può essere sanzionato.
(Cass. Civ., Sez. II, 7 dicembre 2007, n. 26311) [RIV-0703P243]
Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative -
Violazione del codice della strada commessa da soggetto minorenne - Previsione
nel verbale dell’obbligo di presentarsi presso il comando di polizia - Notifica
del verbale dopo il compimento del diciottesimo anno d’età - Soggetto gravato
dell’obbligo di presentazione- Genitore - Esclusione - Fondamento Fattispecie
in tema di patente di guida.
In caso di violazione del codice della strada commessa dal minore di anni
diciotto, qualora nel verbale sia riportato, insieme alla violazione (guida
senza il prescritto "patentino") l’obbligo di recarsi presso il più
vicino comando di polizia municipale per esibire il patentino stesso, e il
relativo verbale venga notificato quando il minore abbia già compiuto la maggiore
età, della mancata ottemperanza all’obbligo di presentazione non può essere
chiamato a rispondere il genitore, ex art. 196 del codice della strada, quale
responsabile diretto per la violazione commessa da persona capace di intendere
e di volere ma soggetta all’altrui autorità, poiché della violazione risponde
soltanto il soggetto divenuto maggiorenne, secondo l’ordinaria disciplina
civilistica della capacità di agire.
(Cass. Civ., Sez. II, 18 settembre 2006, n. 20158) [RIV-0703P244]
Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo -Veicolo circolante con
cronotachigrafo non funzionante - Responsabilità del proprietario del veicolo -
Contenuto.
Il proprietario del veicolo è responsabile della messa in circolazione di
veicoli sprovvisti di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione
(art. 8 della legge n. 132 del 1987), essendo tenuto al controllo dell’esatto
funzionamento del menzionato apparecchio misuratore della velocità al momento
dell’immissione del mezzo sulla strada pubblica e non essendo esonerato dalla
corrispondente sanzione per il solo fatto di avere fornito i fogli di
misurazione al conducente e di avergli comunicato, anche ripetutamente, la
necessità di inserire gli stessi nel cronotachigrafo per farlo funzionare.
(Cass. Civ. Sez. I, 18 settembre 2006, n. 20110) [RIV-0703P245]
Strade - Tutela e manutenzione - Ente proprietario - Verifica della
situazione di fatto - Dovere dell’ente proprietario di sanzionare anche le
situazioni preesistenti - Configurabilità - Fattispecie in tema di sanzione irrogata
per la presenza di piante limitanti la visibilità nella fascia di rispetto.
In base all’art. 18, quarto comma, del nuovo Codice della strada, l’ente
proprietario della strada ha il potere-dovere· di verificare le situazioni di
fatto esistenti all’atto della sua entrata in vigore al fine di renderle
conformi alle esigenze di sicurezza della circolazione, dettando le
prescrizioni necessarie ad eliminare ogni pericolo attuale, nonché sanzionando
ogni eventuale difformità anche preesistente all’entrata in vigore della norma.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto
legittima l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei
proprietari di un fondo, che avevano mantenuto, all’interno della loro proprietà
e nella fascia di rispetto con la strada provinciale, una siepe di altezza tale
da ostacolare il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della
circolazione).
(Cass. Civ., Sez. I, 14 settembre 2006, n. 19871) [RIV-0703P246]
Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Atti di accertamento -
Illecito permanente - Data di cessazione della permanenza - Coincidenza con la
data dell’accertamento - Prosecuzione della condotta illecita - Autonoma
sanzionabilità - Sussistenza - Intervenuto pagamento in misura ridotta relativo
alla prima violazione - Rilevanza - Esclusione
In caso di violazione di natura permanente (consistente, nella specie,
nell’aver collocato e mantenuto una siepe di altezza tale da limitare la
visibilità nelle fasce di rispetto), l’atteggiamento antidoveroso di chi viola
il precetto si protrae nel tempo fino al compimento dell’azione che pone fine
alla situazione antigiuridica di pericolo (nella specie, l’adeguamento alle
vincolanti prescrizioni dell’ente proprietario della strada), mentre con la
contestazione della violazione, anche se seguita dall’applicazione della
relativa sanzione e dall’eventuale pagamento in misura ridotta, la permanenza
si interrompe e nella ulteriore persistenza dell’inadempimento si realizza una nuova
violazione del medesimo precetto, autonomamente sanzionabile.
(Cass. Civ. Sez. I, 14 settembre 2006, n. 19871) [RIV-0703P246]
Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative -
Contestazione - Verbale - Redazione del verbale con sistemi meccanizzati -
Mancata sottoscrizione autografa del verbalizzante - Rilevanza ai fini della
validità della notificazione - Esclusione
In tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della
strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione
autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta
redatto "con sistema meccanizzato o di elaborazione dati", giusta il
disposto degli artt. 383, comma quarto, e 385, commi terzo e quarto, del regolamento
di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell’art. 3, comma
secondo, del D.L.vo n. 39 del 1993 (a mente del quale, nella redazione di atti
amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti,
"dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema
automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile", e, quindi, nella
specie, del verbalizzante.
(Cass. Civ., Sez. I, 14 settembre 2006, n. 19780) [RIV-0703P248]
Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni. amministrative -
Contestazione - Verbale - Efficacia probatoria del verbale di accertamento
Esclusione.
Nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione che irroga una
sanzione amministrativa, l’attitudine probatoria propria del verbale di accertamento
dell’infrazione - il quale, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c. c., fa piena
prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dagli agenti
accertatori come avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, mentre gli
apprezzamenti e le valutazioni dei verbalizzanti restano soggetti al
discrezionale apprezzamento del giudice - non è estensibile al mero verbale di
contestazione, con il quale, cioè, l’amministrazione si limiti a significare al
presunto trasgressore l’addebito della violazione sulla base di un verbale di
accertamento precedentemente redatto.
(Cass. Civ., Sez. I, 28 agosto 2006, n. 18630) [RIV-0703P253]
Depenalizzazione
- Applicazione. delle sanzioni Cartella esattoriale - Opposizione -
Legittimazione passiva del Comune o di altra autorità di vertice dei
verbalizzanti - Sussistenza.
In materia di
sanzioni amministrative, la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione
a cartella esattoriale, proposta ex art. 23 della legge n. 689 del 1981, e
relativa ad un verbale di accertamento di violazione del codice della strada
redatto dalla polizia municipale, appartiene al Comune. (Nella specie, la S.C.
ha cassato con rinvio la sentenza del Giudice di pace che aveva fatto
notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza al prefetto
determinando l’erronea costituzione del rapporto processuale).
(Cass. Civ., Sez. I, 11 agosto 2006, n. 18160) [RIV-0703P255]
Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Limiti del massimale -
Domanda a garanzia dell’assicurato verso l’assicuratore - Entità del massimale
pattuito tra le parti inferiori rispetto a quello enunciato dall’assicurato -
Onere della prova a carico dell’assicuratore - Sussistenza.
In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore, con riferimento ai limiti del relativo massimale, in
ordine al rapporto tra assicurato e assicuratore, la sussistenza e l’entità del
massimale medesimo, sia pure nel rispetto dei limiti minimi di legge, dipende
dalla libera volontà negoziale delle parti; sicché, quando l’assicurato chieda
di essere garantito, nei confronti del danneggiato, dall’assicuratore, è
quest’ultimo che ha l’onere di provare, mediante esibizione della polizza, i
fatti posti a fondamento della sua eccezione (articolo 2697 c.c.), ossia che il
massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione all’epoca del
sinistro è inferiore rispetto a quello enunciato dall’assicurato. (Nella
fattispecie, la corte di merito aveva ridotto l’importo risarcitorio ed
affermato la mancanza di prova da parte dell’assicurato, in relazione alla sua
domanda di garanzia nei confronti dell’assicuratore, dell’esistenza di un
contratto prevedente un massimale di polizza superiore; in applicazione
dell’enunciato principio, la S. C. ha accolto il ricorso dell’assicurato il
quale si era doluto che la corte di merito avesse ritenuto che, essendo stata
l’eccezione dell’esistenza di un massimale diverso sollevata da esso
assicurato, incombeva su quest’ultimo l’onere della dimostrazione dell’esistenza
di un contratto assicurativo diverso).
(Cass. Civ. Sez. III, 31 luglio 2006, n. 17459) [RIV-0703P257]
Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Alcooltest - Rifiuto di
sottoporsi all’alcooltest - Ammissibilità dello stato di ebbrezza - Irrilevanza
Configurabilità del reato di cui all’art. 186, comma settimo, c.s. -
Sussistenza.
Integra il reato di cui all’art. 186, comma settimo, c.d. s., il rifiuto
del conducente di un veicolo di sottoporsi all’accertamento del tasso
alcoolemico, anche se lo stesso abbia ammesso di essere in stato di ebbrezza,
giacché l’ammissione di responsabilità non esclude la necessità dell’esame
clinico. (La Corte ha osservato come l’accertamento medico, oltre che elemento
di prova ai fini della responsabilità, rileva per la determinazione in concreto
della pena da infliggere).
(Cass. Pen., Sez. IV, 28 luglio 2006, n. 26744) [RIV-0703P258]
Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Alcooltest - Verbale
- Deposito - Necessità - Esclusione.
Il verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcooltest, per
l’accertamento della guida in stato di ebbrezza alcoolica, non è soggetto al
deposito previsto dall’art. 366 comma primo c.p.p., in quanto si tratta di un
atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai
sensi dell’art. 356 stesso codice, può assistere, senza che abbia il diritto di
preventivo avviso. (La Corte ha escluso la nullità dell’accertamento urgente
per l’omesso deposito del relativo verbale nei termini previsti dall’art. 366 comma
primo c.p.p., precisando che la polizia giudiziaria quando procede ad un atto
urgente ex art. 354 stesso codice ha solo l’obbligo, ai sensi dell’art. 114
disp. atto c.p.p., di avvertire la persona sottoposta alle indagini della
facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non è tenuta né a
prendere notizia dell’eventuale nomina, né a nominare un difensore d’ufficio,
con conseguente inapplicabilità della procedura di deposito di cui al citato
art. 366).
(Cass. Pen., Sez. IV, 28 luglio 2006, n. 26738) [RIV-0703P259]
Giudice di pace - Procedimento - Improcedibilità. per particolare tenuità
del fatto - Parametri di riferimento - Apprezzamento in concreto - Fattispecie
in tema di guida in stato di ebbrezza.
Nel procedimento penale davanti al Giudice di pace, ai fini
dell’applicabilità della causa di improcedibilità di cui all’art. 34 del D.L.vo
28 agosto 2000 n. 274 (esclusione della procedibilità nei casi di particolare
tenuità del fatto), dovendosi considerare congiuntamente l’esiguità del danno o
del pericolo derivato, il grado di colpevolezza e l’occasionalità del fatto, la
valutazione del giudice non può limitarsi alla fattispecie astratta di reato,
ma deve riguardare quella concreta. (La Corte ha ritenuto erronea la decisione
del giudice che aveva negato la particolare tenuità del fatto, in una
fattispecie relativa al reato di guida sotto l’influenza dell’alcool,
attraverso una considerazione solo astratta dei criteri dettati dall’articolo
34, mentre avrebbe dovuto avere riguardo alle conseguenze dannose o pericolose
del fatto "concretamente" verificatesi, considerando, in particolare,
che dalla guida in stato di ebbrezza del prevenuto non era derivato alcun
incidente, ed apprezzare adeguatamente l’occasionalità della condotta addebitata).
(Cass. Pen., Sez. IV, 14 luglio 2006, n. 24378) [RIV-0703P260]
Da il
Centauro n.116
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