Assicurazione obbligatoria -
Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell’assicuratore - Eccezioni
derivanti dal contratto - Conducente non abilitato alla guida - Clausola di
esclusione della garanzia assicurativa - prescrizioni e cautele imposte -
Inosservanza da parte del conducente abilitato alla guida - Operatività della
polizza assicurativa - Fattispecie in tema di c.d. "foglio rosa".
Qualora,
in un contratto di assicurazione della responsabilità civile obbligatoria
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sia prevista
una clausola che escluda la garanzia assicurativa per i danni verificatisi nel
caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida, sussistono l’operatività
della polizza ed il conseguente obbligo indennitario dell’assicuratore quando
il conducente, pur abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare
prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza
di abilitazione alla guida deve intendersi l’assoluto difetto di patente,
ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e
di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la
conferma, sopravvenienza di condizioni ostative), onde, ove esista
un’abilitazione alla guida, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni,
eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della
validità od efficacia del titolo abilitativi, ma integra una ipotesi di mera
illiceità della guida. (Nella specie, la S.C., affermando l’enunciato
principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva escluso
l’operatività della copertura assicurativa fondata su polizza che limitava
l’obbligo di indennizzo ai soli casi in cui gli assicurati erano abilitati alla
guida dei mezzi secondo le disposizioni in vigore, sul presupposto erroneo che
non rientrasse in tali ipotesi la guida di un motociclo da parte di soggetto
che aveva conseguito il c.d. "foglio rosa" che a tanto lo abilitava,
dovendosi, peraltro, ritenere ininfluente al riguardo la circostanza che
l’esercitazione alla guida fosse avvenuta su strada frequentata, potendo tale
condotta, eventualmente, determinare la violazione di norme comportamentali
sanzionabili sotto il profilo di un illecito amministrativo, senza, però,
essere idonea ad inficiare la validità ed efficacia del titolo di guida).
(Cass. Civ., sez. III, 7 ottobre 2005, n. 10657). [RIV-0605P518]
Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione
- Non immediata - Motivo - Necessità di atti di accertamento ex art. 13 della
legge n. 689 del 1981 - Inclusione.
In tema di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada,
fra i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, da
indicarsi - in base alla disciplina speciale di cui agli artt. 200 e 201 c.s. -
nel verbale di accertamento a pena di illegittimità del medesimo e dei
successivi atti del procedimento, va ricompressa l’ipotesi in cui gli organi
addetti al controllo accertino la violazione dopo avere assunto informazioni e
proceduto ad operazioni tecniche, in base all’art. 13 della legge 24 novembre
1981.
(Cass. Civ., sez. I, 21 settembre 2005, n. 18585). [RIV- 0605P518]
Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Cause di esclusione della
responsabilità - Stato di necessità - Configurabilità - Condizioni -
Fattispecie in tema di violazione
dell’art. 158 c.s.
L’esclusione
della responsabilità per violazioni amministrative derivati dallo "stato
di necessità", secondo la previsione dell’art. 4 della legge n. 689 del
1981, postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., che fissano i principi
generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno
grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea persuasione di
trovarsi in tale situazione, in base alla verificazione di circostanze
oggettive. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha ritenuto
che la sussistenza del pericolo non potesse desumersi dalla sola dichiarazione
del trasgressore secondo cui nel giorno e nella fascia oraria in cui gli era
stata contestata la violazione dell’art. 158 del codice della strada, per avere
parcheggiato il suo veicolo in zona di attraversamento pedonale, soggetta al divieto
di sosta, aveva dovuto trasportare un disabile e non aveva rinvenuto alcuno
spazio libero tra quelli destinati al parcheggio degli invalidi).
(Cass. Civ., sez. I, 12 settembre 2005, n. 18099). [RIV-0605P518]
Strade - Cartelli pubblicitari - Lungo e in vista degli itinerari
internazionali, delle autostrade e strade extraurbane principali - Divieto -
valutazione preventiva di pericolosità operata dal legislatore - Sussistenza -
Diverso apprezzamento da parte dell’interprete - Esclusione.
In tema di sanzioni amministrative connesse alla circolazione stradale, la
perentoria previsione del comma 7 dell’art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992, n.
285, che vieta qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari
internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e
relativi accessi, sottende una valutazione preventiva ed opera del legislatore
della pericolosità di ogni messaggio pubblicitario, in qualsiasi forma
possibile, che non lascia spazio a diversi apprezzamenti in concreto da parte
dell’interprete (nella specie è stato confermato che l’illecito fosse integrato
anche da pubblicità effettuata mediante volantini inseriti in appositi
contenitori collocati in adiacenza di caselli autostradali).
(Cass. Civ., sez. I, 2 settembre 2005, n. 17704). [RIV-0605P525]
Sosta - Fermata e parcheggio - Sosta vietata - Passaggi pedonali e
marciapiedi - Delimitazione mediante strisce dipinte sulla strada - Effetti.
Integra gli estremi della violazione dell’art. 158, comma 1, del codice
della strada, che vieta la fermata e la sosta di veicoli "sui passaggi e
attraversamenti pedonali" (lett. g) e "sui marciapiedi" (lett.
h), lo stazionamento di un veicolo su parte della strada su cui siano dipinte
strisce bianche perpendicolari agli edifici esistenti ai lati della strada
medesima, atteso che, per quanto manchi la "striscia bianca continua"
parallela agli edifici, richiesta dall’art. 3, n. 36, del codice della strada
per identificare i passaggi pedonali, comunque le predette strisce perpendicolari,
indicando una "parte delimitata" della strada "destinata ai
pedoni", possono identificarsi con il marciapiede (come definito dall’art.
3, cit., n. 33), al quale rinvia anche il n. 36 cit.).
(Cass. Civ., sez. I, 31 agosto 2005, n. 17579). [RIV- 0605P527]
da Il Centauro n.112
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