Giovedì 02 Maggio 2024
area riservata
ASAPS.it su
Giurisprudenza 04/06/2007

Giurisprudenza

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell’assicuratore - Eccezioni derivanti dal contratto - Conducente non abilitato alla guida - Clausola di esclusione della garanzia assicurativa - prescrizioni e cautele imposte - Inosservanza da parte del conducente abilitato alla guida - Operatività della polizza assicurativa - Fattispecie in tema di c.d. "foglio rosa".
Qualora, in un contratto di assicurazione della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sia prevista una clausola che escluda la garanzia assicurativa per i danni verificatisi nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida, sussistono l’operatività della polizza ed il conseguente obbligo indennitario dell’assicuratore quando il conducente, pur abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l’assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative), onde, ove esista un’abilitazione alla guida, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validità od efficacia del titolo abilitativi, ma integra una ipotesi di mera illiceità della guida. (Nella specie, la S.C., affermando l’enunciato principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva escluso l’operatività della copertura assicurativa fondata su polizza che limitava l’obbligo di indennizzo ai soli casi in cui gli assicurati erano abilitati alla guida dei mezzi secondo le disposizioni in vigore, sul presupposto erroneo che non rientrasse in tali ipotesi la guida di un motociclo da parte di soggetto che aveva conseguito il c.d. "foglio rosa" che a tanto lo abilitava, dovendosi, peraltro, ritenere ininfluente al riguardo la circostanza che l’esercitazione alla guida fosse avvenuta su strada frequentata, potendo tale condotta, eventualmente, determinare la violazione di norme comportamentali sanzionabili sotto il profilo di un illecito amministrativo, senza, però, essere idonea ad inficiare la validità ed efficacia del titolo di guida).  
(Cass. Civ., sez. III, 7 ottobre 2005, n. 10657). [RIV-0605P518]  


Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata - Motivo - Necessità di atti di accertamento ex art. 13 della legge n. 689 del 1981 - Inclusione.  
In tema di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, fra i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, da indicarsi - in base alla disciplina speciale di cui agli artt. 200 e 201 c.s. - nel verbale di accertamento a pena di illegittimità del medesimo e dei successivi atti del procedimento, va ricompressa l’ipotesi in cui gli organi addetti al controllo accertino la violazione dopo avere assunto informazioni e proceduto ad operazioni tecniche, in base all’art. 13 della legge 24 novembre 1981.  
(Cass. Civ., sez. I, 21 settembre 2005, n. 18585). [RIV- 0605P518]


Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Cause di esclusione della responsabilità - Stato di necessità - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di
 violazione dell’art. 158 c.s.  
L’esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivati dallo "stato di necessità", secondo la previsione dell’art. 4 della legge n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, in base alla verificazione di circostanze oggettive. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha ritenuto che la sussistenza del pericolo non potesse desumersi dalla sola dichiarazione del trasgressore secondo cui nel giorno e nella fascia oraria in cui gli era stata contestata la violazione dell’art. 158 del codice della strada, per avere parcheggiato il suo veicolo in zona di attraversamento pedonale, soggetta al divieto di sosta, aveva dovuto trasportare un disabile e non aveva rinvenuto alcuno spazio libero tra quelli destinati al parcheggio degli invalidi).  
(Cass. Civ., sez. I, 12 settembre 2005, n. 18099). [RIV-0605P518]  


Strade - Cartelli pubblicitari - Lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e strade extraurbane principali - Divieto - valutazione preventiva di pericolosità operata dal legislatore - Sussistenza - Diverso apprezzamento da parte dell’interprete - Esclusione.  
In tema di sanzioni amministrative connesse alla circolazione stradale, la perentoria previsione del comma 7 dell’art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che vieta qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi, sottende una valutazione preventiva ed opera del legislatore della pericolosità di ogni messaggio pubblicitario, in qualsiasi forma possibile, che non lascia spazio a diversi apprezzamenti in concreto da parte dell’interprete (nella specie è stato confermato che l’illecito fosse integrato anche da pubblicità effettuata mediante volantini inseriti in appositi contenitori collocati in adiacenza di caselli autostradali).  
(Cass. Civ., sez. I, 2 settembre 2005, n. 17704). [RIV-0605P525]  


Sosta - Fermata e parcheggio - Sosta vietata - Passaggi pedonali e marciapiedi - Delimitazione mediante strisce dipinte sulla strada - Effetti.  
Integra gli estremi della violazione dell’art. 158, comma 1, del codice della strada, che vieta la fermata e la sosta di veicoli "sui passaggi e attraversamenti pedonali" (lett. g) e "sui marciapiedi" (lett. h), lo stazionamento di un veicolo su parte della strada su cui siano dipinte strisce bianche perpendicolari agli edifici esistenti ai lati della strada medesima, atteso che, per quanto manchi la "striscia bianca continua" parallela agli edifici, richiesta dall’art. 3, n. 36, del codice della strada per identificare i passaggi pedonali, comunque le predette strisce perpendicolari, indicando una "parte delimitata" della strada "destinata ai pedoni", possono identificarsi con il marciapiede (come definito dall’art. 3, cit., n. 33), al quale rinvia anche il n. 36 cit.).  
(Cass. Civ., sez. I, 31 agosto 2005, n. 17579). [RIV- 0605P527]

da Il Centauro n.112
  

© asaps.it

a cura di Franco Corvino

da "il Centauro"
Lunedì, 04 Giugno 2007
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK