Competenza penale - Tribunale - Reato di guida in stato di ebbrezza - Attribuzione - Reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti - Estensione A
seguito dell’entrata in vigore del D.L. 27 giugno 2003 n. 151, conv. Con modif.
in legge 1 agosto 2003 n. 214, che ha attribuito al tribunale, togliendola al
giudice di pace, la competenza per il reato di guida in stato di ebbrezza, deve
ritenersi attribuita al tribunale anche la competenza per il reato di guida
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 187 c.s. Lo stato di ebbrezza alcolica, ai fini dell’affermazione di penale
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186 c.s., pur potendo essere
desunto, indipendentemente dall’accertamento strumentale previsto dall’art. 379
del Regolamento, da elementi sintomatici, non può tuttavia ritenersi provato
quando tali elementi non abbiano caratteristiche di gravità, precisione e
concordanza; il che
non può dirsi quando - come nella specie - essi siano costituiti, secondo
quanto riferito dai verbalizzanti, dal solo «alito vinoso», di per sé non
indicativo delle quantità di bevande alcoliche ingerite, unito ad arrossamento
degli occhi. Qualora più conducenti di autoveicoli gareggino tra loro in velocità sulla
pubblica via, dando luogo a molteplici e gravi violazioni delle norme che
disciplinano la circolazione stradale, il fatto che uno soltanto di essi
provochi, in conseguenza di tale condotta, un incidente di esito mortale non
può valere ad escludere, ai sensi dell’art. 41, comma secondo, c.p., la
sussistenza del nesso di causalità anche con l’analoga condotta degli altri,
dei quali, quindi, correttamente viene affermata la penale responsabilità a
titolo di cooperazione colposa. In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo
apparecchiature elettroniche (in relazione a violazioni intervenute, come nella
specie, precedentemente all’entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n.
168, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2002, n.
121), poiché l’art. 142 c.s. si limita a prevedere che possono essere
considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l’art.
345 del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992,
dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata
direttamente agli organi di polizia stradale, devono essere costituite in modo
da raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato momento in modo
chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere
che la rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da
documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un
autoveicolo effettuata a mezzo di apparecchiatura elettronica denominata
«Telelaser», che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta
rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma consente unicamente
l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata
all’attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la
riferibilità della velocità proprio al veicolo individuato. |
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