Giovedì 02 Maggio 2024
area riservata
ASAPS.it su
Giurisprudenza 02/05/2007

Giurisprudenza

 

Competenza penale - Tribunale - Reato di guida in stato di ebbrezza - Attribuzione - Reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti - Estensione

 A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 27 giugno 2003 n. 151, conv. Con modif. in legge 1 agosto 2003 n. 214, che ha attribuito al tribunale, togliendola al giudice di pace, la competenza per il reato di guida in stato di ebbrezza, deve ritenersi attribuita al tribunale anche la competenza per il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 187 c.s.
(Cass. Pen., Sez. IV, 14 giugno 2006, n. 20248)

Competenza penale - Competenza per materia - Giudice di pace - Reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti - Disciplina introdotta dal D.L. n. 151/03 - Attribuzione al giudice di pace - Sussistenza - Differenza dal reato di guida in stato di ebbrezza di competenza del tribunale
 
Il reato previsto dall’art 187 de codice della strada (guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti) a differenza del reato previsto dall’art. 186 (guida in stato di ebbrezza), anche dopo la modifica introdotta dall’art. 6 D.L. 27 giugno 2003 n. 151, resta attribuito alla competenza per materia del giudice di pace, in quanto il settimo comma del novellato art. 187 richiama l’art. 186 esclusivamente per la parte relativa all’applicazione delle sanzioni e pertanto l’omesso riferimento alla disposizione attributiva della competenza al tribunale preclude un’interpretazione estensiva.
(Cass. Pen., Sez. I, 3 ottobre 2005, n. 35628)

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Alcoltest - Diritto del difensore di assistervi - Senza preventivo avviso - Sussistenza
 
In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, il verbale contenente gli esiti del cosiddetto «alcoltest» non è soggetto al deposito previsto dall’art. 366 comma primo c.p.p., in quanto si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell’art. 356 stesso codice, può assistere, senza che abbia il diritto di preventivo avviso.
(Cass. Pen., Sez. IV, 28 luglio 2006, n. 26738)

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Elementi sintomatici - Caratteristiche - Gravità, precisione e concordanza - Desumibilità dello stato di ebbrezza da alito vinoso ed arrossamento degli occhi - Esclusione

 Lo stato di ebbrezza alcolica, ai fini dell’affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186 c.s., pur potendo essere desunto, indipendentemente dall’accertamento strumentale previsto dall’art. 379 del Regolamento, da elementi sintomatici, non può tuttavia ritenersi provato quando tali elementi non abbiano caratteristiche di gravità, precisione e concordanza; il che non può dirsi quando - come nella specie - essi siano costituiti, secondo quanto riferito dai verbalizzanti, dal solo «alito vinoso», di per sé non indicativo delle quantità di bevande alcoliche ingerite, unito ad arrossamento degli occhi.
(Cass. Pen., Sez. IV, 13 luglio 2006, n. 24202)

Responsabilità da sinistri stradali - Concorso di colpa - Gara in velocità sulla pubblica via - Conseguenze - Incidente con esito mortale - Nesso di causalità tra la condotta di tutti i partecipanti e l’evento mortale - Sussistenza

 Qualora più conducenti di autoveicoli gareggino tra loro in velocità sulla pubblica via, dando luogo a molteplici e gravi violazioni delle norme che disciplinano la circolazione stradale, il fatto che uno soltanto di essi provochi, in conseguenza di tale condotta, un incidente di esito mortale non può valere ad escludere, ai sensi dell’art. 41, comma secondo, c.p., la sussistenza del nesso di causalità anche con l’analoga condotta degli altri, dei quali, quindi, correttamente viene affermata la penale responsabilità a titolo di cooperazione colposa.
(Cass. Pen., Sez. IV, 21 giugno 2006, n. 21476)

Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Documentazione fotografica - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa all’accertamento di violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiatura denominata «Telelaser» verificatasi prima dell’entrata in vigore del D.L. 20 giugno 2002, n. 121

 In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche (in relazione a violazioni intervenute, come nella specie, precedentemente all’entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 168, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121), poiché l’art. 142 c.s. si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l’art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente agli organi di polizia stradale, devono essere costituite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che la rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo di apparecchiatura elettronica denominata «Telelaser», che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata all’attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo individuato.
(Cass.Civ., Sez. I, 24 aprile 2006, n. 9532)  


© asaps.it

a cura di Franco Corvino

Da "Il Centauro"
Mercoledì, 02 Maggio 2007
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK