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Giurisprudenza 23/02/2007

Giurisprudenza

da "il Centauro"
Giurisprudenza

A cura di Franco Corvino

Dispositivi di sicurezza - Cintura - Mancato uso - Decurtazione di cinque punti dalla patente di guida - Contrasto con il principio di ragionevolezza e disparità di trattamento rispetto ad ipotesi per le quali non è previsto l’obbligo della cintura di sicurezza - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada), come modificato dall’art. 3, comma 12, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, in L. 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede la decurtazione di cinque punti della patente di guida per il mancato uso della cintura di sicurezza, per il trattamento sanzionatorio abnormemente più grave rispetto ad altre ipotesi di maggiore gravità, nonché la disparità di trattamento rispetto ad ipotesi per le quali non è previsto l’obbligo della cintura di sicurezza.
(Corte Costituzionale, ord. 21 aprile 2006, n. 169) [RIV0608P715]

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Alcoltest - Nomina di un difensore da parte dell’interessato - Omesso deposito del verbale contenente i risultati dell’alcoltest - Conseguenze - Nullità dell’atto - Esclusione.
L’accertamento del tasso alcolemico (c.d. “alcoltest”) nel sangue di conducenti di veicoli, quale previsto dall’art. 186 c.s., rientra fra gli atti previsti dall’art. 354 c.p.p., nel compimento dei quali la polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 114 att. C.p.p., deve avvertire l’interessato che ha facoltà di nominare un difensore, il quale può assistere, senza però diritto ad essere preavvisato. In assenza di tale nomina non deve darsi luogo al successivo deposito dell’atto, mentre tale obbligo sussiste qualora la nomina abbia avuto luogo, senza che, tuttavia, la sua omissione possa dar luogo a nullità, non essendo questa prevista da alcuna norma e non potendo il successivo, mancato deposito influire sulla validità di un atto originariamente perfetto.
(Cass. Pen., Sez. IV, 16 febbraio 2006, n. 6014). [RIV-0608P717]

Violenza privata - Elemento oggettivo - Estremi - Veicolo parcheggiato irregolarmente in area condominiale alla quale non aveva diritto di accedere - reiterato rifiuto di liberare l’accesso ai condomini - Configurabilità.
Integra il reato di violenza privata la condotta di chi, avendo parcheggiato irregolarmente il proprio veicolo in un’area condominiale alla quale non aveva diritto di accedere, impedisce ad altri di uscire con i propri veicoli sulla pubblica via, si rifiuta di liberare l’accesso e pretende che questi ultimi attendano le sue necessità (nella specie la “discesa della sorella”).
(Cass. Pen., Sez. V, 16 maggio 2006, n. 16571). [RIV-0608P719]


Assicurazione obbligatoria - Modulo di constatazione amichevole - Efficacia probatoria - Confessione giudiziale - Litisconsorzio necessario dell’assicurato e dell’assicuratore - Applicazione dell’art. 2733, comma terzo, c.c. - Libero apprezzamento da parte del giudice e della confessione resa da alcuni dei litisconsorzi.
La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto CID), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova, ma è liberamente apprezzata dal giudice, trovando applicazione la norma di cui all’art. 2733, terzo comma, c,c,, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorzi, è liberamente apprezzata dal giudice.
(Cass. Civ., Sez. un., 5 maggio 2006, n. 10311). [RIV-0608P720]

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni amministrative - Contestazione - Verbale - Opposizione - Verbale redatto dalla polizia stradale - Opposizione - Legittimazione passiva - Prefetto - Esclusione - Ministero dell’interno - Sussistenza - Citazione in giudizio del Prefetto - Ricorso per cassazione del Ministero e del Prefetto - Ratifica dell’attività processuale del Prefetto - Sanatoria - Configurabilità.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione elevato dalla polizia stradale, la legittimazione passiva non spetta al Prefetto, ma al Ministero dell’interno, dal quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione. Qualora peraltro, dinanzi al giudice di pace, la cancelleria abbia evocato in causa il Prefetto, che in qualità di organo periferico del Ministero è normalmente privo di capacità di stare in giudizio, ma è legittimato a resistere in sede di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, il ricorso per cassazione proposto dal Ministero dell’interno unitamente al Prefetto comporta la ratifica della condanna di quest’ultimo, sanando il difetto di legittimazione dell’ufficio periferico e l’attività difensiva da esso svolta nel merito.
(Cass. Civ., Sez. I, 8 febbraio 2006, n. 2819). [RIV-0608P730]

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Notificazione - Da parte di soggetto non legittimato - Nullità - Tempestiva proposizione del ricorso al Prefetto - Sanatoria.
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la nullità derivante dall’avvenuta notificazione del verbale di accertamento mediante raccomandata spedita dai dipendenti della ditta appaltatrice del servizio, anziché dall’ufficiale giudiziario nelle forme prescritte dalla legge 20 novembre1982, n. 890, non può essere pronunciata qualora, essendo stato proposto tempestivamente ricorso al Prefetto, debba ritenersi che l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, consistente nel rendere edotto l’interessato del
 verbale elevato nei suoi confronti e nel porlo in grado di difendersi.
(Cass. Civ., Sez. I, 8 febbraio 2006, n. 2817). [RIV-0608P732]

 
Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Soggetti legittimati - Ausiliari del traffico - Art. 68 L. n. 488/1999 - Interpretazione autentica - Configurabilità - Efficacia retroattiva - Sussistenza.
L’art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel prevedere che l’art. 17, commi 132 e 133 della legge 15 maggio 1997, n. 127 s’interpreta nel senso che il conferimento ai cosiddetti “ausiliari del traffico” delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni del codice della strada comprende anche i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento, non ha introdotto in materia sostanziali innovazioni, tali da consentire di escludere che tale disposizione abbia effettivamente carattere d’interpretazione autentica, e quindi efficacia retroattiva; pertanto, anche in riferimento al periodo anteriore alla sua entrata in vigore, l’eventuale collaborazione prestata in sede di rilevazione e segnalazione dell’infrazione dei predetti soggetti, non investiti di funzioni di polizia, non rende illegittimo l’accertamento contestato al trasgressore dai vigili urbani.
(Cass. Civ., Sez. I, 8 febbraio 2006, n. 2817). [RIV-0608P732]

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - data di emissione dell’ordinanza - Fede privilegiata - Contestazione - Querela di falso - Necessità.
In tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, poiché le risultanze dell’ordinanza-ingiunzione sono assistite da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c., il ricorrente che intenda far valere l’inosservanza del termine di cui all’art. 203 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 sostenendo di nutrire dubbi in ordine alla data di emissione, in riferimento alla quale dev’essere valutata la tempestività del provvedimento, ha l’onere di proporre querela di falso. (Cass. Civ., Sez. I, 8 febbraio 2006, n. 2817). [RIV-0608P732]

 
Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Emissione - Audizione dell’interessato - Facoltà - Richiesta - Necessità - Modalità di proposizione.
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la preventiva audizione dell’interessato da parte del Prefetto condiziona la legittimità dell’ordinanzaingiunzione soltanto nell’ipotesi in cui ne sia stata fatta apposita richiesta, la quale, per poter essere presa in considerazione, dev’essere espressa, contestuale al ricorso ed incondizionata, costituendo esercizio di una mera facoltà dell’interessato. (Cass. Civ., Sez. I, 8 febbraio 2006, n. 2817). [RIV-0608P732] Assicurazione obbligatoria - Garanzia assicurativa - Persona trasportata nella cabina di un autocarro - regime anteriore all’art. 27 L. n. 142/92 - Autocarro non autorizzato per il trasporto eccezionale di persone - Copertura assicurativa - Esclusione - Natura dell’autorizzazione - Relativo onere di allegazione e probatorio.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, a norma degli artt. 1 e 4 della legge n. 990 del 1969, nel testo modificato
 dal D.L. n. 857 del 1976, conv. nella legge n. 39 del 1977, ma anteriormente alla modifica operata dall’art. 27 della legge n. 142 del 1992, il soggetto trasportato nella cabina di un autocarro era coperto da assicurazione obbligatoria solamente nei casi eccezionali nei quali si rendeva necessario l’impiego di autocarri per il trasporto di persone, con autorizzazione amministrativa a norma dell’art. 57 dell’abrogato codice della strada. La sussistenza di tale autorizzazione dell’Ispettorato della Motorizzazione civile, rilasciata in base a nulla osta del Prefetto, costituiva - nel suddetto intervallo temporale - un elemento costitutivo della fattispecie legale derogativi del principio generale, con la conseguenza dell’insorgenza del relativo onere di allegazione e dimostrazione di questo specifico elemento a carico della parte che invocava la copertura assicurativa. (Cass. Civ., Sez. III, 23 gennaio 2006, n. 1231). [RIV-0608P737]

Falsità in atti - In atti pubblici - Verbali di accertamento di violazione al codice della strada - Alterazione di dati archiviati in computer senza manipolare il corrispondente supporto cartaceo - Reato di cui agli artt. 476 e 491 bis c.p. - Configurabilità.
Integra il reato di cui agli artt. 476, comma primo e 491 bis c.p. (falso materiale in atto pubblico) la condotta del pubblico ufficiale che, in qualità di addetto al servizio di inserimento dati nel sistema di verbalizzazione informatica, alteri documenti informatici pubblici relativi alla predisposizione di verbali di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada; né, a tal fine, rileva la circostanza che il sistema informatico coesista con quello cartaceo di supporto, in quanto l’art. 491 bis c.p. - che sanziona sia la falsità concernente direttamente i dati o le informazioni dotati, già in sé, di rilevanza probatoria sia quella relativa a programmi specificamente distinti ad elaborarli - riguarda tanto l’ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui il sistema informatico sia del tutto sostitutivo di quello cartaceo.
(Cass. Pen., Sez. V, 14 dicembre 2005, n. 45313). [RIV-0608P746]

Abuso d’ufficio - Estremi - Pubblico ufficiale che, in qualità di vigile urbano, compili verbali di contravvenzioni, contenenti attestazioni ideologicamente false - Assorbimento del delitto di abuso d’ufficio in quello di falso ideologico in atto pubblico - Sussistenza.
Integra solo la condotta di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) e non anche quella di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), la condotta del pubblico ufficiale che, in qualità di vigile urbano, compili, in distinte occasioni, verbali di contravvenzione, contenenti attestazioni ideologicamente false, in quanto il carattere sussidiario e residuale del reato di abuso d’ufficio - desumibile dalla esplicita riserva “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”, contenuta anche nella nuova formulazione dell’art. 323 cp.., dovuta alla legge n. 234 del 1997 - implica che, qualora la condotta addebitata si esaurisca nella commissione di un fatto qualificabile come falso ideologico in atto pubblico, solo di tale reato l’agente deve rispondere e non anche dell’abuso d’ufficio, da considerare assorbito nell’altro, a nulla rilevando, in contrario, la diversità dei beni protetti dalle due norme incriminatici.
(Cass. Pen., Sez. V, 13 dicembre 2995, n. 45225). [RIV- 0608P748]


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Venerdì, 23 Febbraio 2007
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