Un
interessante aspetto del limite all’esercizio del diritto di accesso
(ovvero del pieno esercizio dello stesso) e‚ offerto dalla sentenza
n. 2031 del Tar Puglia, Bari, Sezione del 22/04/2004.
In questo caso il diritto di accesso si ferma davanti ai documenti che
riguardano la sicurezza dei cittadini e la lotta alla criminalita‚.
l’amministrazione puo‚ negare l’accesso a fronte di una
richiesta di visionare atti contenenti notizie relative all’ordine
pubblico e all’attivita‚ di prevenzione.
In ogni caso pero‚, essa e‚ tenuta a dare conto delle ragioni
del diniego attraverso un provvedimento motivato.
l’esigenza di assicurare la trasparenza dell’attivita‚
amministrativa viene cosi recuperata per via secondaria, dal momento che
non sara‚ sufficiente un mero richiamo all’art. 8, co. 5, lett.
c) D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, che consentirebbe di secretare i documenti
contenenti "notizie relative a situazioni di interesse per l’ordine
e la sicurezza pubblica e all’attivita‚ di prevenzione e repressione
della criminalita‚". E‚ infatti necessario motivare il
diniego per consentire la valutazione, appunto, della sussistenza delle
condizioni di legge per l’esercizio di tale potere di veto.
Laddove tale motivazione sia carente o manchi del tutto, ben puo‚
il Tribunale, come nel caso di specie con sentenza interlocutoria, ordinare
all’Amministrazione di depositare entro un dato termine, una relazione
a firma del funzionario al quale risale l’impugnato diniego di accesso,
recante la precisa indicazione delle ragioni sottese a detta determinazione
nonche‚ ulteriori chiarimenti. Tale potere-dovere e‚ riconosciuto
dall’art. 44, primo comma, r.d. n. 1054 del 1924 ed espressamente
richiamato dalla Corte Costituzionale, ord. 29 maggio 2002 n. 223. Infatti,
il giudice amministrativo ben puo‚ esperire le indagini istruttorie
eventualmente necessarie, interpellando sia l’a
mministrazione che ha negato l’accesso ai documenti, sia altre amministrazioni,
sia autorita‚ giudiziarie, chiedendo "schiarimenti o documenti"
o ordinando "nuove verificazioni"
(Altalex, 10 agosto 2004. Nota a cura dell’Avv.
Marco Martini - www.litis.it )
N. 2031 Reg.Sent. Anno 2004
N. 682 Reg.Ric. Anno 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEDE DI BARI à SEZ. I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso (n.682/2004) proposto dal signor D. N., rappresentato e difeso
dall’ avv. Luigi Paccione , presso il cui studio in Bari, Via Quintino
Sella n. 120, e‚ elettivamente domiciliato,
contro
la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari, in persona del
signor Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Bari, Via Melo n. 97,
e‚ per legge domiciliata,
per l’ annullamento
del provvedimento di diniego di accesso alla documentazione amministrativa,
a lui opposto con nota prot. n. 3030/16B/O.P. 1 Bis del 20 febbraio 2004,
a firma del dirigente dell’Area dott.ssa Cicoria e,
con conseguente ordine
alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari, in persona
del signor Prefetto pro tempore, di rilascio della documentazione richiesta
con istanza a sua firma del 3 dicembre 2003.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio territoriale del
Governo di Bari;
Vista la memoria depositata in giudizio dall’Ufficio territoriale del
Governo di Bari;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 21 aprile 2004 il Pres. Gennaro
Ferrari; uditi l’avv. Paccione per il ricorrente e l’avv. Stato
Ferrante per l’Amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con nota n. 3030/16/B/O.P.I. Bis del 3 ottobre 2003 il Vice Prefetto
Vicario della provincia di Bari ha respinto l’istanza del signor
D. N. intesa ad ottenere il rinnovo del decreto di nomina a guardia giurata,
nonche‚ il rilascio della licenza di porto di pistola.
Poiche‚ nel suddetto provvedimento si fa riferimento a precedenti
atti acquisiti in sede istruttoria dall’Autorita‚ deliberante
il signor N., con istanza indirizzata in data 3 dicembre 2003 all’Ufficio
territoriale del Governo di Bari, ha chiesto di avere copia degli atti
in questione.
Con nota in data 20 febbraio 2004, a firma del dirigente dell’Area,
la sua richiesta e‚ stata respinta sul rilievo che "le informative
degli organi di polizia non possono di norma formare oggetto di accesso,
perche‚ ai sensi dell’art. 3 del Decreto ministeriale 10/05/1994
n. 415 rientrano nelle categorie documentali ad esso sottratte per motivi
di ordine e sicurezza pubblica".
2. - Avverso il suddetto provvedimento il signor D. N. e‚ insorto
innanzi a questo Tribunale con ricorso (n. 682/2004) notificato in data
22 marzo 2004 e depositato il successivo 6 aprile e ne ha chiesto l’annullamento,
deducendo contro di esso le seguenti censure:
a) Violazione degli artt. 24 e 113 carta costituzionale i‚ Violazione
della L, n. 241/1990 in relazione al d.m. 10 maggio 1994 n. 415 - Violazione
dei principi costituzionali di buon andamento, di equita‚ e di imparzialita‚
dell’azione amministrativa, atteso che a distanza di un anno dal
rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata e senza che
sia intervenuto alcun fatto idoneo ad incidere in senso negativo sul prescritto
requisito della buona condotta, gli e‚ stato negato il rinnovo del
suddetto decreto sulla base di informazioni asseritamene provenienti dagli
organi di polizia, che peraltro non gli viene consentito di visionare
per difendere un posto di lavoro dal quale dipende il sostentamento di
un nucleo familiare costituito da sette persone.
In ogni caso e‚ errato e fuorviante il richiamo all’art. 3 D.M.
10 maggio 19934 n. 415 giacche‚ nei confronti del ricorrente non
ricorrono situazioni di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica
ne‚ esigenze di prevenzione e repressione della criminalita‚.
Gli unici fatti negativi a lui imputabili risalgono infatti a oltre venti
anni or sono e per essi e‚ da tempo intervenuta la riabilitazione.
3. - Si e‚ costituito in giudizio, per resistere al ricorso, l’Ufficio
territoriale del Governo di Bari, il quale ha depositato memoria nella
quale eccepisce innanzi tutto l’inammissibilita‚ del ricorso
in conseguenza della mancata impugnazione nei termini del diniego di rinnovo
della licenza.
Nel merito sostiene che nella specie e‚ stata fatta corretta applicazione
della disposizione dettata dall’art. 8, co. 5, D.P.R. 27 giugno 1992
n. 352, il quale prevede la secretazione e sottrae quindi all’accesso
i documenti contenenti "notizie relative a situazioni di interesse
per l’ordine e la sicurezza pubblica e all’attivita‚ di
prevenzione e repressione della criminalita‚".
4. - Nella camera di consiglio le parti in causa si sono concordemente
rimesse ai rispettivi scritti difensivi.
5. - Visti gli atti di causa il Collegio rileva innanzi tutto la palese
infondatezza dell’eccezione di inammissibilita‚ del ricorso
in quanto dedotta in violazione del pacifico principio giurisprudenziale
per il quale il diritto di accesso, previsto dagli artt. 22 e ss. L. 7
agosto 1990 n. 241 si configura come autonoma posizione tutelata, finalizzata
all’informazione del soggetto interessato, indipendentemente dalla
lesione in concreto di una posizione di diritto soggettivo o di interesse
legittimo, in quanto la nozione di interesse giuridicamente rilevante
e‚ piu‚ ampia rispetto a quella dell’interesse all’impugnazione,
caratterizzato dall’attualita‚ e dalla concretezza, e consente
la legittimazione all’accesso a chiunque possa dimostrare à come
e‚ accaduto nel caso in esame - l’idoneita‚ del provvedimento
o del documento amministrativo inutilmente richiesti a dispiegare effetti
diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente da una lesione
giuridica (T.A.R. Lazio, II Sez., 13 ottobre 1999 n. 1904; T.A.R. Latina
19 dicembre 2000 n. 879).
Segue da cio‚ che il diritto di accesso non postula un accertamento
sulla ammissibilita‚, ricevibilita‚ o fondatezza della domanda
giudiziale che l’interessato potrebbe eventualmente proporre, che
e‚ riservato al giudice chiamato a decidere, e che comunque non e‚
necessariamente correlato ad una posizione legittimante il ricorso giurisdizionale
(Cons. Stato, IV Sez., 27 agosto 1998 n. 1131; T.A.R. Toscana, I Sez.,
30 luglio 2001 n. 1285; T.A.R. Lazio, II Sez., ord. 10 marzo 2001 n. 1834;
T.A.R. Basilicata 6 febbraio 2001 n. 109).
6. - Venendo al merito della questione ŒAmministrazione ha negato
al ricorrente la possibilita‚ di prendere visione della documentazione
sulla quale ha fondato il diniego di accesso con apodittico richiamo all’art.
8, co. 5, lett. c) D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, che le consentirebbe
di secretare i documenti contenenti "notizie relative a situazioni
di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica e all’attivita‚
di prevenzione e repressione della criminalita‚".
Osserva il Collegio che nessuno contesta all’Amministrazione la titolarita‚
di tale potere-dovere, ma a condizione che risulti documentata la sussistenza
delle condizioni di legge per il suo esercizio.
Nel caso in esame ne‚ l’Autorita‚ emanante ne‚ la
difesa erariale nella sua memoria, meramente ripetitiva del disposto della
norma, si sono preoccupate di chiarire se l’esigenza di tutela dell’ordine
pubblico, richiamata a giustificazione del diniego di rinnovo, e‚
insorta successivamente al primo rilascio della licenza o e‚ antecedente
ad essa, ed in quest‚ultimo caso perche‚ era stata concessa,
se e‚ stato accertato a chi risalgono le responsabilita‚ connesse
al suo rilascio e perche‚ non si e‚ provveduto ad intervenire
tempestivamente nella via dell’autotutela, se effettivamente il titolo
autorizzatorio rilasciato costituiva un pericolo per l’ordine e la
sicurezza pubblica.
A fronte della puntuale contestazione del ricorrente, che richiama fatti
penali nei quali sarebbe stato coinvolto venti anni or sono e dai quali
sarebbe stato completamente riabilitato, l’Amministrazione si limita
a richiamare il testo della norma che l’autorizza in presenza di
determinati fatti, nella specie neppure sommariamente, a negare l’accesso.
Segue da cio‚ l’esigenza per il Collegio di disporre l’
immediata acquisizione agli atti di causa dell’intero fascicolo contenenti
le informazioni, sulle quali l’Amministrazione ha fondato la propria
determinazione, che il Collegio ha il potere-dovere di verificare, secondo
i principi enunciati dal giudice delle leggi nella materia degli atti
coperti da segreto (Corte cost., ord. 29 maggio 2002 n. 223) e che si
impongono all’Autorita‚ prefettizia.
Ordina pertanto alla Prefettura di Bari - Ufficio territoriale del Governo
di depositare nella segreteria della Sezione, nel termine di giorni cinque
dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente
decisione, il suddetto fascicolo e una relazione, a firma del funzionario
al quale risale l’impugnato diniego di accesso, recante la precisa
indicazione delle ragioni sottese a detta determinazione e chiarimenti
sui motivi per i quali la prima licenza fu concessa, se il pericolo per
l’ordine e la sicurezza pubblica era presente anche all’epoca.
Riservata ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e in ordine alle
spese, fissa per il 19 maggio p.v. la nuova camera di consiglio a conclusione
della quale sara‚ adottata la decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia - Sede di Bari, Sez.
I, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ordina alla
Prefettura di Bari - Ufficio territoriale del Governo, di provvedere agli
adempimenti ad essa assegnati nei termini e con le modalita‚ indicati
nella parte motiva.
Fissa la nuova camera di consiglio per il 19 maggio p.v.
Cosi‚ deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21 aprile 2004,
dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sede di Bari, Sez.
I , con l’intervento dei signori:
Gennaro Ferrari est. Presidente
Vito Mangialardi Consigliere
Leonardo Spagnoletti Consigliere
|