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Obbligo di fermarsi – Inosservanza.

(Cass. pen., sez. IV, 28 marzo 2014, n. 14610)

Il reato di omissione di assistenza, di cui all'art. 189, comma settimo. cod. strada, contempla tra gli elementi costitutivi della fattispecie obiettiva la necessità di assistenza alle persone ferite sicché, ove insussistente, non rileva che l'autore del fatto ne abbia avuto contezza o meno; peraltro. trattasi di reato punibile esclusivamente a titolo di dolo. quantomeno eventuale, nel cui oggetto deve rientrare dunque anche il bisogno di assistenza delle persone ferite.

Venerdì, 28 Marzo 2014
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