Accertamento - Modalità - Prelievo ematico ex art. 186, comma 5, c.s. - Inclusione - Rifiuto di sottoporsi al prelievo - Conseguenze.
Per l’accertamento del tasso alcoolemico dei conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’art. 186, comma 5, del codice della strada consente di ricorrere all’esame ematico, proprio delle strutture sanitarie e ad esse confacente per l’accuratezza dei risaltati e l’affidabilità della sede scientifica. Il conducente può rifiutare di sottoporsi al prelievo, ma ciò lo espone alle sanzioni previste dall’art. 186, comma 7, del codice della strada.