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Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Documenti relativi alla infrazione e alla sua contestazione - Deposito da parte dell'amministrazione - Termine di dieci giorni - Inosservanza - Conseguenze...

(Cass. Civ., Sez. I, 5 luglio 2006, n. 15324)

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Documenti relativi alla infrazione e alla sua contestazione - Deposito da parte dell'amministrazione - Termine di dieci giorni - Inosservanza - Conseguenze...
Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Rappresentanza in giudizio - Delega della P.A. a funzionario - Natura - Atto amministrativo di investitura di funzioni - Riferibilità anche a una generalità di controversie future - Sussistenza - Conseguenze - Cessazione dalla carica prima del giudizio della persona fisica conferente la delega - Perdita di efficacia della delega - Esclusione.
Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Omologazione - Oggetto - Tipo di strumento - Separata omologazione di ogni singolo apparecchio Necessità - Esclusione - Verbale di accertamento dell'infrazione - Mancata indicazione dei dati relativi all'omologazione - Invalidità dell'accerta-mento - Esclusione.
Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Verbale di accertamento - Attestazione della verifica della effettiva funzionalità dell'apparecchio - Necessità - Esclusione - Efficacia probatoria della rilevazione elettronica - Condizioni - Mancanza di situazioni ostative al regolare funzionamento dello strumento - Prova della loro esistenza - Onere dell'opponente - Sussistenza.

 

 

 

Nel procedimento di opposizione ad ordinanzaingiunzione, il termine di dieci giorni prima dell'udienza di comparizione, fissato dall'art. 23, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per il deposito da parte dell'amministrazione dei documenti relativi all'infrazione e alla sua contestazione, non ha natura perentoria, mancando nella norma una simile comminatoria, onde la sua inosservanza non implica alcuna decadenza, né fa venir meno la presunzione di veridicità dei fatti attestati dai verbalizzanti come avvenuti in loro presenza. (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23).
La delega rilasciata dall'autorità amministrativa al funzionario incaricato della difesa nel giudizio di op-posizione in materia di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 23, comma quarto, della legge 24 no-vembre 1981, n. 689, non è equiparabile alla procura alle liti rilasciata al difensore a norma dell'art. 83 C.p.c., ma si concreta in un atto amministrativo di investitura di funzioni, riferibile anche ad una generalità indistinta di controversie future, che, in quanto tale, non perde eo ipso di efficacia per il sol fatto che la persona fisica che ha rilasciato la delega sia cessata dalla carica (nella specie, di prefetto) prima dell'inizio del giudizio
In tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche (nella specie, «Telelaser» ), la preventiva omologazione dell'apparecchiatura da parte del Ministero dei lavori pubblici, prescritta dagli artt. 142, comma sesto, del codice della strada e 345, comma secondo, del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), ha ad oggetto esclusivamente il tipo di strumento, mentre non è necessario che ogni singolo strumento rilevatore sia sottoposto a specifica e distinta omologazione ministeriale; né - in difetto di ogni previsione normativa in tal senso - l'omessa indicazione nel verbale di accertamento dell'infrazione dei dati relativi all'omologazione del tipo di strumento impiegato, ove questa comunque sussista, può ritenersi causa di invalidità dell'accertamento stesso
In tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche (nella specie «Telelaser»), né il codice della strada (art. 142, comma sesto) né il relativo regolamento di esecuzione (art. 345 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso: giacchè, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l' efficacia.
 

 

 

 

 

 

 

Venerdì, 06 Giugno 2014
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