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Falsità personale - Illecita detenzione di segni distintivi di corpi di polizia - Utilizzo di dispositivo lampeggiante a luce blu montato sulla propria autovettura privata - Al di fuori del servizio -Configurabilità del reato di cui all'art. 497 ter, n. 1 , C.p.- Sussistenza.

(Cass. Pen. Sez. V, 24 luglio 2014, n. 32964)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. V, 24 luglio 2014, n. 32964

 

Falsità personale - Illecita detenzione di segni distintivi di corpi di polizia - Utilizzo di dispositivo lampeggiante a luce blu montato sulla propria autovettura privata - Al di fuori del servizio -Configurabilità del reato di cui all'art. 497 ter, n. 1 , C.p.- Sussistenza.


Risponde del reato di illecita detenzione di segni distintivi di corpi di polizia (art. 497 ter, n. l, cod. pen.) anche l'appartenente ad uno di tali corpi il quale, al di fuori del servizio, si avvalga di un dispositivo lampeggiante a luce blu montato sulla propria autovettura privata non potendosi, al proposito neppure ritenere che, in base al principio di specialità di cui all'art. 9 della  legge n. 689/1981, il fatto dia luogo alla sola configurabilità dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 177 c.d.s., che sanziona, al comma 4, l'uso del lampeggiatore al di fuori dei casi indicati nel precedente comma 1, posto che tale illecito presuppone che l'agente sia un soggetto legittimato all'uso; il che non può dirsi quando egli sia invece un “quivis de populo” quale deve ritenersi, al di fuori del servizio, anche un appartenente ad un corpo di polizia. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 497 ter; nuovo c.s., art. 177) (Cass. Pen. Sez. V, 24 luglio 2014, n. 32964) {RIV-1411P921} (Art. 177 cs. +497-ter cp.)...


 

 

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Giovedì, 24 Luglio 2014
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