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Esenzione da obblighi per servizi di polizia e di soccorso - Uso del dispositivo di allarme - Regole di prudenza - Rispetto - Necessità - Fattispecie in tema dl uso congiunto del dispositivo acustico supplementare di allarme e di quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu.

(Cass. Pen. Sez. IV, 13 gennaio 2014, n. 02014)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 13 gennaio 2014, n. 02014

 

Esenzione da obblighi per servizi di polizia e di soccorso - Uso del dispositivo di allarme - Regole di prudenza - Rispetto - Necessità - Fattispecie in tema dl uso congiunto del dispositivo acustico supplementare di allarme e di quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu.

 

In tema di circolazione stradale, il conducente di mezzi di soccorso, pur essendo autorizzato - quando usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare  di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu - a violare le norme sulla circolazione stradale, è comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di omicidio colposo aggravato nei confronti del conducente di un’ambulanza che, provenendo da un’area di parcheggio, non aveva rispettato l’obbligo di dare la precedenza al veicolo circolante sulla strada di immissione. (Cass. Pen., Sez. IV, n. 02014 del 13.01.2014) - [RIV-1405P405] (Art. 177 cs.)

 

 

>Leggi la versione integrale della sentenza

Lunedì, 13 Gennaio 2014
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