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Corte di Cassazione 30/10/2014

Guida in stato di ebbrezza - Ordine della polizia a conducente in stato di ebbrezza di mettersi alla guida - Mancata conoscenza da pare dell’agente delle condizioni di alterazione psicofisica - Scriminante - Esclusione

(Cass. Pen., Sez. IV, 17 settembre 2013, n. 38130)

Non è applicabile la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. nei confronti di colui che, pur essendo, in stato di ebbrezza alcolica, ha eseguito l'ordine di mettersi in marcia impartito da un agente di polizia che non si era reso conto che il soggetto non era nelle condizioni psicofisiche per guidare. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'ordine impartito non poteva considerarsi legittimo, perché emesso senza che esistessero le condizioni di fatto, e come tale non avrebbe dovuto essere eseguito dall'autista che conosceva la sua condizione di alterazione psico-fisica). (Cass. Pen., Sez. IV, 17 settembre 2013, n. 38130) - [RIV-1402P127] Art. 186 cs.

 

>LEGGI LA SENTENZA

 

 

 

Giovedì, 30 Ottobre 2014
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