CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA -IN GENERE - RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI EBBREZZA MEDIANTE ETILOMETRO - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DI AVER CAUSATO UN INCIDENTE - CONFIGURABILITA'
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE/PENALE
Sez. IV, 26 febbraio 2014, n. 9318
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA -IN GENERE - RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI EBBREZZA MEDIANTE ETILOMETRO - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DI AVER CAUSATO UN INCIDENTE - CONFIGURABILITA'.
Con sentenza depositata il 26 febbraio 2014 la Quarta sezione della Corte di cassazione ha affermato che la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza. (Cass. Pen., sez IV, 26 febbraio 2014, n. 9318) Art. 186 cs.
RITENUTA IN FATTO
1. S. L. veniva condannato dal Tribunale di Chiavari alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, perché ritenuto colpevole del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per rilevare lo stato di ebbrezza (constatato dai verbalizzanti in base a dati sintomatici) dopo aver provocato un incidente (riportando anche lesioni personali e condotto quindi in ospedale) mentre era alla guida di un motociclo con un passeggero trasportato. Il Tribunale, in particolare, riteneva configurabile la circostanza aggravante di aver provocato un incidente, in relazione al reato di rifiuto dell’accertamento strumentale per la rilevazione del tasso alcol emico nell’organismo.
2. A seguito di gravame dell’imputato, la Corte d’Appello di Genova confermava l’impugnata decisione. …
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Fonte: cortedicassazione.it