Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Sinistro causato da veicolo o natante non identificato - Denuncia o omessa denuncia all’autorità competente - Decisività ai fini della prova - Esclusione.
Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento del sinistro. (Cass. Civ., Sez. III, 02 settembre 2013, n. 20066) - [RIV-1401P23] Art. 193 cs.