Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia - Avviso preventivo - Omissione - Nullità - Proposizione della relativa eccezione - Condizioni
In tema di accertamento con alcooltest della guida in stato di ebbrezza, la nullità derivante dall’omesso avviso all’indagato, da parte della polizia giudiziaria, della facoltà di farsi assistere dal difensore, ha natura intermedia e deve ritenersi sanata se non dedotta prima, ovvero immediatamente dopo il compimento dell’atto; peraltro, detto termine non è posto in relazione alla necessaria effettuazione di un successivo atto cui intervenga la parte o il difensore, ben potendo la relativa eccezione essere proposta al di fuori di specifici atti, mediante lo strumento delle memorie e richieste che, ex art. 121 c.p.p., possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento. (Cass. Pen., sez. IV, 3 settembre 2013, n. 36009) - [RIV-1311P10185] Art. 186 cs.