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Eccesso velocità: se il ricorso contro la multa è respinto, per sapere i dati conducente serve un nuovo invito

Il giudice di pace di Pisa ha decretato che il verbale ex art. 126 bis (mancata comunicazione dei dati del conducente) è nullo se non viene seguita la procedura che, nel caso si sia avuta una pronuncia giudiziale negativa contro una sanzione per eccesso di velocità, prevede che il reo debba essere nuovamente invitato a fornire le informazioni su chi guidava, compresi i dati della patente

Mettiamo che un autista prenda una multa per eccesso di velocità (art. 142 del Codice della Strada) contro la quale fa ricorso al giudice di pace che però respinge la sua pretesa. Dopo la sentenza negativa, il malcapitato si vede arrivare a casa un nuovo verbale che gli impone di pagare un’ulteriore multa per omessa comunicazione dei dati del conducente. È la giusta procedura o c’è qualcosa che non va? Esaminiamo più attentamente la questione analizzando la sentenza del giudice di Pisa n. 592/2023 dello scorso 19 ottobre...

 

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Mercoledì, 22 Novembre 2023
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