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di Girolamo Simonato*
Guida in stato di ebrezza, il prelievo ematico e il consenso della persona indagata

Foto di repertorio dalla rete

La sentenza emessa della Sez. VI Penale della Corte di Cassazione in data 06 maggio 2019 al n. 18801, è interessante in quanto scaturisce dalla richiesta degli organi di polizia stradale di sottoporre a prelievo ematico il conducente, al fine dell’accertamento del tasso alcoolemico.

La norma di cui all’art. 186 “Guida sotto l'influenza dell'alcool”, impone al comma 1 il divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
Nel contesto dell’analisi della presente sentenza, il dettato di cui al comma 5, del già citato articolo, prevende che: ”Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.
Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187
” .

Come si può constatare, già nel c.d. principio di specialità, è implicito che la richiesta di sottoporsi al prelievo ematico, presso una struttura sanitaria, può anche essere formulata solo oralmente, in modo da non pregiudicare la continuità e celerità degli accertamenti, purché la formula usata risulti idonea a rendere edotto l’interessato che, in assenza di un suo rifiuto, si procederà all’accertamento in uno dei modi indicati dalla legge.
Infatti, i giudici della Corte, hanno sentenziato: “ricostruito l'istituto del consenso, nelle ipotesi di prelievo ematico finalizzato alla ricerca della prova del reato di cui all'art. 186 C.d.S. (ma lo stesso può dirsi con riferimento alla diversa ipotesi di cui all'art. 187), deve quindi affermarsi che la richiesta al conducente, da parte degli organi di polizia, di sottoporsi al prelievo ematico presso una struttura sanitaria, al fine di accertare il tasso alcolemico, non necessita di forme sacramentali potendo anche essere formulata solo oralmente, in modo da non pregiudicare la continuità e celerità degli accertamenti, purché la formula usata risulti idonea a rendere edotto l'interessato che, in assenza di un suo rifiuto, si procederà all'accertamento in uno dei modi indicati dalla legge “

Questo passaggio giurisprudenziale, “finalizzato alla ricerca della prova del reato di cui all'art. 186 C.d.S.”, impone che la prova è diretta all’applicazione  delle ipotesi di cui al comma 2, il quale prevede, come di seguito, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni di carattere penale, le quali ai sensi dell’art. 186 comma 2-ter, è competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

Pertanto la suddivisione di cui al richiamato comma 2 è essenziale per stabilire la fattispecie giuridica della violazione, come segue:
a)    con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b)    con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c)    con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Inoltre, come riportato nella sentenza: “in assenza di un suo rifiuto”, il dettato di cui al comma 7, prevede che “ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c).”
Nel caso esaminato dalla Corte, i giudici hanno dato atto, sulla scorta della documentazione acquisita, che il personale sanitario aveva attestato l'acquisizione del consenso al prelievo ematico, cosicché, a fronte di un atto facente prova fino a querela di falso, siccome promanante da un pubblico ufficiale, quale deve considerarsi il personale sanitario.
Nel contesto dell’ordine verbale, dato dalle forze dell’ordine nell’esercizio delle loro attività, il disposto dell’art. 650 c.p. “Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità”, prevede che “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.”

Da ribadire che il diritto civile disciplina l'efficacia dell'atto pubblico, nel caso di specie il verbale di richiesta inoltrato al personale sanitario, ai sensi dell’art. 2699 c.c. “Atto pubblico”, il quale dispositivo prevende che “L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”, inoltre, il successivo art. 2700 “Efficacia dell'atto pubblico” che detta: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Pertanto, l'atto pubblico, in quanto emanato da una persona investita della funzione di pubblico ufficiale, il quale nell’esercizio delle sue mansioni certifica la verità di un fatto nel luogo in cui è formato, racchiude in sé stesso la prova della prova.
Al fine di escluderne l'autenticità o l'attendibilità dell’atto pubblico, la c.d. controparte, deve dimostrare l'autore abbia certificato cose non vere.
Non da ultimo è sempre interessante quanto legiferato dall’art. 13 “Atti di accertamento” della Legge 689/81, il quale prevede che gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
Nella fattispecie della sentenza, gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso è inammissibile ritenendo che la richiesta, effettivamente presentata dall’organo accertatore, di sottoporre il conducente al prelievo ematico, presso una struttura sanitaria può anche essere formulata solo oralmente, questo per non pregiudicare la continuità e celerità degli accertamenti, purché la formulazione usata risulti idonea a rendere edotto l’interessato delle procedure di rito.

* Comandante P.L. Unione dei Comuni Pratiarcati – Albignasego


Mercoledì, 02 Ottobre 2019
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