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Etilometro: non c’è l’obbligo di sostituire il boccaglio tra la prima e la seconda misurazione

(Cass. Pen, sez. IV, sentenza 26 settembre 2018, n. 41907)
Foto di repertorio dalla rete

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico 1,44 g/l), la Corte di Cassazione (sentenza 26 settembre 2018, n. 41907) – nel respingere la tesi difensiva secondo era stato violata la norma del regolamento di attuazione del codice della strada per irregolarità della seconda misurazione eseguita senza previa sostituzione del boccaglio - ha invece affermato che la disciplina dettata dall’art. 379, reg. esec. CdS non impone la sostituzione del boccaglio, ai fini delle rilevazioni dello stato di ebbrezza, laddove si proceda nei confronti del medesimo individuo, prevedendo la norma la sostituzione solo per motivi sanitari, mirando ad evitare la trasmissione di virus, batteri e malattie, sicché non riguarda l'esecuzione del controllo nei confronti della medesima persona.

 

a cura della Redazione Wolters Kluwer
QUOTIDIANOGIURIDICO
 

Martedì, 16 Ottobre 2018
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