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STRADA SCONNESSA? SE IL PEDONE INCIAMPA E CADE, LA SUA  DISTRAZIONE NON ESCLUDE LA RESPONSABILITA' DELL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA

Foto di repertorio dalla rete

(ASAPS) Cadere inciampando in una buca per disattenzione implica la responsabilità dell'Amministrazione Comunale che non ha provveduto alla manutenzione. Così se la strada è sconnessa con buche e rattoppi si presume che ciò che accade, compresa la caduta di un pedone distratto, possa essere addebitato all'Ente secondo il principio sancito dall'art. 2015 del codice civile. Lo ha di recente affermato la Terza Sezione della Cassazione Civile, nella sentenza n. 15761 del 29 luglio 2016. L'art. 2051 sancisce che ciascuno è responsabile del danno delle cose che ha in custodia. Ed è custode colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, sia di diritto che anche solo di fatto. Sgombra il campo da ogni dubbio, a proposito dei doveri degli Enti il TAR Campania, che nella sentenza 25 ottobre 2016, n. 2336, ha detto: “è soltanto l’ente proprietario, o il gestore, della strada che può razionalmente ed efficacemente programmare ed attuare in sicurezza la pulizia della strada e delle sue pertinenze; solo tali soggetti possono programmare e gestire tutte le misure e le cautele idonee a garantire la sicurezza della circolazione e degli operatori addetti alle pulizie”.

Nel caso di danno da cosa in custodia, ad escludere la responsabilità, in questi casi, può essere solo il caso fortuito, cioè l'evento non prevedibile nemmeno adoperando la massima diligenza. Che un pedone inciampi e cada su una strada sconnessa, che in quanto aperta al transito avrebbe dovuto essere tenuta in buono stato, non è un fatto così imprevedibile e quindi l'Ente deve pagare il danno. Ha affermato la Corte “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.”.

La sentenza in argomento ha dato torto ad una diversa visione espressa da diversi Tribunali, tra cui quello di Lecce che nella sentenza 16 novembre 2016 affermava: “in ordine al danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura od alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso". (Ugo Terracciano)

 

 

Martedì, 24 Gennaio 2017
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