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Velocità - Limiti fissi - Superamento - Centro abitato - Assenza di specifico segnale di “fine centro abitato” - Interpretazione come equivalente al suddetto segnale un cartello recante la dicitura “Arrivederci a” - Errore scusabile - Esclusione.

(Cass. Pen., Sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 6405)

 
In tema di colpa specifica costituita dall’inosservanza del limite di velocità stabilito per i centri abitati, non può ritenersi scusabile, in base alla declaratoria di parziale incostituzionalità dell’art. 5 c.p. pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364/1988, la condotta di chi, in assenza dello specifico segnale di “fine centro abitato”, quale previsto dall’art. 131, comma 6, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del c.s. emanato con d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495, superi il limite in questione avendo interpretato come equivalente al suddetto segnale un cartello recante la dicitura “Arrivederci a” seguita dall’indicazione della località attraversata.
 

Giovedì, 16 Febbraio 2012
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