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Autovelox nullo se non è ripetuta la segnaletica del limite di velocità dopo l’incrocio

di Girolamo Simonato*
Foto di repertorio dalla rete

La Corte di Cassazione, sezione sesta civile, con l'ordinanza n. 11018/14, del 20.5.2014, ha ribadito un principio importante sul regolare posizionamento della segnaletica relativa al controllo velocità operato dalle forze di polizia con l’utilizzo di strumenti omologati.
Quando viene imposto un limite di velocità che abbassa il limite previsto per il tipo di strada, dopo ogni incrocio esso si considera come inefficace e deve essere ribadito con altro segnale, se il gestore lo desidera.
Di conseguenza, se un automobilista si trova in sequenza: segnale di limite di velocità, incrocio, autovelox, non potrà essere sanzionato per il superamento del predetto limite. Così hanno deciso gli Ermellini per un caso siffatto avvenuto in Calabria.

 

Questo lo stabilisce la Cassazione civile con l'ordinanza 20 maggio 2014 n. 11018, la quale ha esaminando il caso di un conducente cui era stato contestato un eccesso di velocità, accertato con l'ausilio dell'autovelox.
Secondo il trasgressore il segnale del limite di velocità avrebbe dovuto essere ripetuto dopo l'intersezione, in caso contrario si poteva supporre che fosse ripristinato il limite ordinario previsto per quel tipo di strada.

 

Una lettura che ha incontrato il favore della Corte: «Va infatti ritenuto che la mancanza della ripetizione del segnale poteva indurre il conducente a credere che la riduzione del limite di velocità disposta prima dell'intersezione fosse venuta meno, giacché il coordinamento tra l'art. 119 e l'art. 104 del Regolamento è da formulare nel senso che il limite di velocità imposto da un segnale cessi, per effetto del segnale di fine del limite (tesi sostenuta dal Comune nelle sue difese), solo se ci si trova in presenza di un tratto di strada continuo».

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


Il fatto: il conducente dell’autovettura percorreva la strada statale ad una velocità rilevata di km/h 60, con apposito strumento.
Lo stesso conducente proponeva opposizione in sede giurisdizionale lamentando l’insussistenza del limite di velocità di 50 km, giacché il segnale che poneva questo limite era apposto 200 metri prima dello svincolo in direzione, mentre l'apparecchio rilevatore era posizionato 150 metri dopo lo svincolo.
Sosteneva che, dopo l'intersezione, il segnale di limite di velocità avrebbe dovuto essere ripetuto, valendo altrimenti il limite ordinario previsto per il tipo di strada, fissato in 90 km/h.
Nella fase giudiziale avanti al giudice di pace di Locri, veniva rigettata l'opposizione, accogliendo il rilievo dell'amministrazione, secondo la quale ai sensi dell'art. 119 reg. C.d.S. Segnali di fine divieto, che al secondo comma prevede:” Deve essere usato ogniqualvolta si vogliano ripristinare i limiti generalizzati di velocità vigenti per quel tipo di strada. Qualora si voglia imporre un diverso limite di velocità inferiore ai limiti suddetti, in luogo del segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ deve essere usato il segnale LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ indicante il nuovo limite”

 

La tesi sostenuta dall’amministrazione comunale era quella da ritenere vigente il limite dei 50 km orari imposto dal segnale anteriore allo svincolo, giacché per ripristinare i limiti generalizzati di velocità valevoli per "quel tipo di strada" deve essere usato il segnale "fine limitazione velocità".
In sostanza il ricorso ritiene che ai sensi di quest'ultima norma del regolamento, che prescrive la ripetizione dei segnali dopo ogni intersezione, il segnale di limite di velocità di 50 km orari avrebbe dovuto essere ripetuto dopo l'incrocio per lo svincolo. In mancanza, superata l'intersezione, restava inefficace il limite apposto 200 mt prima dell'intersezione e riprendeva vigore il normale limite di velocità, di 90 km orari, previsto per quel tipo di strada, con la conseguenza che l'automobilista non era incorso in alcuna violazione, poiché procedeva a 60 km orari.

 

I giudici di merito non hanno però accertato la eventuale sussistenza di questa peculiare situazione, nè, come detto, hanno preso in considerazione la argomentazione fattuale, esposta in controricorso, circa l'inclusione del tratto stradale in zona centro abitato e la connessa segnalazione, verificando la corrispondenza al vero di quanto in proposito dedotto in controricorso.

 

Trattasi di accertamenti di merito che sono sottratti ai poteri del giudice di legittimità e che dovranno essere esperiti in sede di rinvio, previa verifica della tempestiva introduzione in giudizio, in fase di merito, delle risultanze e delle deduzioni ora invocate dal Comune (v. Cass. 8892/09).
Alla luce dell'accoglimento della tesi interpretativa sostenuta dal ricorrente, viene chiarita la questione relativa all'onere probatorio, su cui il giudice di appello ha incentrato la motivazione.
Il tribunale ha verificato l'esistenza di un verbale di infrazione, che è in astratto sufficiente, in difetto di idonea prova contraria, a dar prova della sussistenza degli estremi di fatto per irrogare la sanzione (Cass. 25844/08; 17355/09).

 

Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
La cognizione va rimessa al tribunale di Locri in diversa composizione, affinché riesamini l'appello attenendosi al seguente principio di diritto:
"Poiché, ai sensi dell'art. 104 Reg. codice della strada, i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione, la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l'intersezione stessa viene meno dopo il superamento dell'incrocio, qualora non venga ribadita da nuovo apposito segnale; in mancanza di tale nuovo segnale, rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada, salvo quanto disposto da segnali a validità zonale o da altre condizioni specifiche".

È opportuno in questa sede rammentare cosa riporta il più volte citato articolo104:” Disposizioni generali sui segnali di prescrizione:
1. I segnali che comportano prescrizioni imposte dall'autorità competente agli utenti della strada si suddividono in:
a) SEGNALI DI PRECEDENZA;
b) SEGNALI DI DIVIETO;
c) SEGNALI DI OBBLIGO.
2. Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale.
3. I segnali di prescrizione devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o più corsie per ogni senso di marcia devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinché i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata.
4. I segnali di prescrizione possono essere ripetuti anche in formato ridotto muniti di un pannello integrativo modello II.5/a2, II.5/b2.
5. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, nei quali esista uno specifico segnale di FINE, il termine di una prescrizione va indicato con lo stesso segnale, munito di pannello integrativo modello II.5/a3 o II.5/b3, eccetto i casi in cui la prescrizione non finisca in corrispondenza di una intersezione.
6. Qualora la prescrizione sia limitata contemporaneamente ad una o più categorie di veicoli, i relativi simboli sono inseriti in un pannello integrativo modello II.4/a. Se si intende concedere la deroga ad una o più categorie di veicoli si usa il pannello integrativo modello II.4/b col simbolo preceduto dalla parola eccetto.”

Gli Ermellini nell'ordinanza in commento indicano anche come si poteva pervenire a una decisione di rigetto del ricorso del presunto trasgressore, ma si sarebbe dovuto accertare meglio quale fosse il limite di velocità previsto per quel tratto di strada. Importante il passaggio dove viene precisato che i Giudici di merito, anziché avallare la tesi del Comune ricorrente sulla persistenza del limite di velocità, era opportuno una verifica sostanziale sul reale posizionamento della segnaletica stradale verticale prima dell’intersezione stradale oggetto del ricorso post accertamento della velocità.
Autorevole è questa interpretazione della Cassazione, speriamo che non venga usata come una nuova via di fuga per i trasgressori pizzicati dall'autovelox.

 

 

 

 


 

Martedì, 24 Giugno 2014
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