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Per la Cassazione c’è concussione solo con minacce e violenza

La linea dura, con il carcere da 6 a 12 anni, vale solo per il pubblico ufficiale che esige le «mazzette» attraverso «violenza o minaccia, esplicita o implicita», un numero senz’altro limitato di casi. Tutti gli altri comportamenti, catalogabili come una richiesta «persuasiva», «suggestione», «inganno» o «pressione morale», sono puniti invece non come concussione ma con il reato di induzione: qui le pene sono più lievi, da 3 a 8 anni, e di conseguenza anche i termini della prescrizione ridotti. E soprattutto va in carcere anche l’«indotto», fino a 3 anni.

 

Nelle motivazioni della sentenza del 24 ottobre sulla legge anticorruzione della Severino, le Sezioni Unite della Cassazione stringono le maglie del reato di concussione, mentre allargano quelle del nuovo reato di induzione, illustrando diffusamente quali comportamenti rientrano in ciascuna delle due fattispecie. Una interpretazione che entrerà in gioco in vari processi, compreso quello d’appello all’ex premier Silvio Berlusconi condannato per concussione per la vicenda Ruby.

 

È concussione – spiegano gli ermellini – solo se le pressioni del pubblico ufficiale producono una «grave limitazione della libertà di autodeterminazione» del destinatario, ponendolo «di fronte all’alternativa secca di subire il male o evitarlo con la dazione». Se invece il colletto bianco (pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che sia) lascia margini decisionali, ha un comportamento dal «più tenue valore condizionante» e il destinatario «finisce col prestare acquiescenza alla richiesta» in vista di un indebito tornaconto, è un «abuso induttivo» e l’indotto, a sua volta, è «complice» del reato.

 

Ecco perchè nella sentenza 12228 firmata dal primo presidente Giorgio Santacroce e dal relatore Nicola Mila, viene sottolineato come la «previsione della punibilità del privato è il vero indice rivelatore del significato di induzione». In sostanza, è l’espressione scelta dalla Corte, «l’induzione ‘non costringe ma convincè». Nella sentenza di oltre 60 pagine, nella quale la Corte parte dall’«esegesi» dei testi sulla concussione che si sono succeduti sin dai codice Zanardelli (1889), viene individuata un’unica lacuna: «Rimane il fatto – spiega la Corte – che il quadro sanzionatorio, una volta a regime presenta aspetti paradossali ed irragionevoli per le sproporzioni in eccesso o in difetto a seconda che il fatto incriminato sia commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio».

 

Quest’ultimo, che era punito nel vecchio testo dell’articolo 317, ora infatti «sfugge allo statuto penale». Ma se non è concussione «non v’è dubbio che possa configurarsi il reato di estorsione aggravata». La Cassazione mette anche in rilievo come «non possono sottovalutarsi casi più ambigui, border line, che si collocano al confine tra concussione e induzione indebita» come «l’abuso di qualità» e «la prospettazione di un danno generico» o situazioni «miste» o «ambivalenti di minaccia-offerta o minaccia-promessa»: «vicende che occupano la cosiddetta ‘zona grigià» e che dovranno essere valutate caso per caso.

 

Per quanto riguarda le pene sui processi vecchi e ancora in corso, per la concussione va applicato il trattamento sanzionatorio più favorevole al reo della vecchia formulazione. Nel caso dell’induzione pure vale il ‘favor reì e quindi vanno applicate le pene più miti del nuovo reato. Così è stato nel processo per accuse a diversi ispettori del lavoro della provincia di Bari al quale la sentenza si riferisce. La Cassazione ha annullato la pronuncia di Appello riqualificando appunto la tentata concussione in tentata induzione e rinviando per la rideterminazione.

 

 

da online-news.it

 

 

 

Giovedì, 20 Marzo 2014
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