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Falsità in atti – In certificati o autorizzazioni amministrative – Patente di guida – Copia fotostatica priva di pubblica autenticazione – Irrilevanza del fatto – Condizioni.

(Trib. Pen. Monza, 22 dicembre 2012, n. 3230)

 La copia fotostatica di una patente di guida, sulla quale venano apposti fototessera e generalità dell’intestatario, se priva di qualsiasi pubblica autenticazione di conformità all’atto originale, non integra il reato di falsità materiale commessa da privato, né altre ipotesi di falso documentale.

Sabato, 22 Dicembre 2012
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