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Gli zii della vittima non riescono a dimostrare la parentela e la convivenza: niente risarcimento

Un ragazzo rumeno muore in Italia, i parenti chiedono il risarcimento dalla Romania. Un ragazzo rumeno muore in Italia in un incidente stradale, a bordo di un’auto di proprietà e guidata da un suo connazionale. Dalla Romania, tramite un procuratore speciale, gli zii della vittima, o almeno presunti tali, chiedono il risarcimento dei danni derivanti dalla morte del nipote, chiamando in causa il guidatore e la sua assicurazione. Tribunale e Corte d’Appello respingono le domanda risarcitoria, ritenendo non dimostrato né il rapporto di parentela né quello di convivenza. I due ricorrono allora per cassazione della sentenza di appello per la sua contraddittorietà e per la mancata considerazione unitaria delle risultanze istruttorie. a domanda di partenza si basa sul fatto di aver cresciuto a mantenuto la vittima come se fosse stato un figlio.

 

La Cassazione (ordinanza 4841/13) respinge il ricorso e conferma le decisioni del merito. La convivenza non è provata, nessun risarcimento. E’ stato infatti corretto aver ritenuta essenziale la mancata prova della residenza comune, visto che, in materia, la residenza è il primo dato indiziario da cui desumere la convivenza. Il certificato del Sindaco del Comune in Romania, oltre a essere stato presentato in ritardo, è generico, «stante l’attestazione della iscrizione nel registro agricolo con la famiglia della nonna, con residenza apparentemente diversa da quella dei ricorrenti». In ogni caso non è stata fornita alcuna documentazione in grado di dimostrare che i ricorrenti avessero provveduto al mantenimento e all’istruzione della vittima, come fotografie o attestati scolastici. Peraltro c’è una situazione di incertezza derivante dal fatto che un’altra causa di risarcimento era stata promossa da altre persone, sul presupposto, anch’esse, di avere provveduto ad allevare e mantenere la vittima. Dalle varie testimonianze, compresa quella del Parroco del Comune, non è emersa con chiarezza la convivenza. Per questi motivi, i presunti zii della vittima non hanno diritto ad alcun risarcimento dei danni.


da dirittoegiustizia.it

 

 

Martedì, 29 Ottobre 2013
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