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Non è reato fare il parcheggiatore abusivo mentre rubare un autoradio in un parcheggio equivale a rubare in casa

Non commette reato chi esercita la professione di “parcheggiatore abusivo”!
L’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore non è un reato, ma integra un illecito amministrativo previsto nel codice della strada.
Lo ha precisato la prima sezione penale della Cassazione, annullando senza rinvio “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, la condanna al pagamento di 100 euro di ammenda, inflitta ad un immigrato dal Tribunale di Salerno.
L’uomo era stato ritenuto colpevole del reato previsto dall’articolo 650 del codice penale (inottemperanza di un provvedimento dell’autorità) per non aver rispettato l’ordine del questore della città campana che, per ragioni di ordine pubblico, gli aveva imposto di desistere dalla condotta di parcheggiatore abusivo nei pressi dell’ospedale.

 

L’imputato, dunque, si era rivolto alla Cassazione, la quale, con sentenza del 9 aprile 2013, ha ritenuto fondato il suo ricorso: “l’ordine questorile riguardava l’osservanza di una condotta specificamente contemplata da una norma amministrativa (l’articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada), di guisa che con esso si è creata la paradossale situazione di un’autorità di polizia che ordina il rispetto di una norma amministrativa la quale ha in se la sua forza cogente indipendentemente dall’ordine del questore».
Secondo la Suprema Corte, quindi, l’errore sarebbe stato proprio del questore, che si sarebbe avvalso dell’ordinanza per chiedere il rispetto di una norma già in vigore nell’articolo 7, comma 15-bis, del Codice della Strada.
Non è il primo caso in cui la Cassazione si pone dalla parte dei parcheggiatori abusivi: già nel 2010 in una sentenza analoga aveva escluso il reato per chi svolge questo tipo di attività. La condanna è contemplata soltanto nel caso in cui il parcheggiatore pretenda un pagamento per la prestazione, minacciando di danneggiare l’automobile in caso contrario: in questo caso si tratta di estorsione, come affermato nella sentenza 21942 del 2012.
Foggia, 10 aprile 2013 Avv. Eugenio Gargiulo


Chi ruba l’autoradio in un auto, dentro un parcheggio condominiale, è come se rubasse in casa!
Quando si ruba anche un semplice navigatore satellitare nell’auto parcheggiata nel cortile condominiale, ciò integra il reato di “furto in abitazione” ( art. 624 bis cod. pen.) e non il furto semplice (punito quest’ultimo in modo più lieve).
Infatti, il “furto in abitazione” si realizza non solo all’interno della dimora vera e propria, ma anche in ogni altro luogo ove il derubato si sofferma a esercitare (seppure transitoriamente) le proprie attività per i motivi più svariati, come studio, cultura, lavoro, svago e commercio.
Così, è compreso nel concetto di abitazione anche lo studio, la sede dell’azienda, i negozi. Finanche le aree di sosta al servizio degli edifici condominiali, e ciò anche se nel parcheggio vi è una servitù pubblica che consente il passaggio pedonale a chiunque e non solo ai condomini. Il parcheggio, infatti, resta pur sempre una pertinenza del condominio e, quindi, della dimora privata del derubato.
Una recente sentenza della Cassazione ha precisato questo concetto, certamente più sfavorevole nei confronti dei ladruncoli , così assimilati ai “topi di appartamento”! ( così Cass. Pen. sent. n. 4215/13.) 


 

Avv. Eugenio Gargiulo
da oggi.it

 

Giovedì, 22 Agosto 2013
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