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Schiacciato da una ruspa: lavori in cantiere, ma se è strada aperta al pubblico, c’è responsabilità da circolazione da veicoli

Foto di repertorio dalla rete

Nel caso di incidente su strada aperta al pubblico, cioè ad un numero indeterminato di persone, deve essere applicato l’art. 2054 c.c., essendo irrilevante la natura e lo scopo del movimento del veicolo, in questo caso di manovra vicino ad un cantiere. Inoltre, se nel giudicato penale non è stato esaminato il concorso di colpa della vittima, ciò non impedisce al giudice civile un’autonoma valutazione dei fatti. Con la sentenza 8086/13, la Cassazione ha ritenuto di dover necessariamente cassare la sentenza della Corte d’Appello.

Il caso
Un tragico incidente. Lavori di allargamento di una strada. Una ruspa sta facendo manovra in strada, fuori dal cantiere. Un lavoratore viene schiacciato dal mezzo e muore. Il pretore condanna per omicidio colposo il conducente, assolvendo invece il proprietario dell’azienda. La moglie e i due figli del defunto chiedono al Tribunale il risarcimento dei danni. Ottengono in tutto 146mila euro, cui sono obbligati solidalmente l’omicida, il proprietario e l’Assicurazione della ruspa. Viene anche accolta la domanda di rivalsa dell’INAIL che aveva indennizzato l’infortunio sul lavoro agli eredi della vittima per 140mln di lire. Incidente per manovra vicino al cantiere: responsabilità da circolazione stradale? La Corte d’Appello, accogliendo l’impugnazione dell’Assicurazione, la rende esente dal dovere di risarcimento e riduce la somma spettante agli eredi di 22mila euro. Sostiene la corte territoriale che anche se la ruspa si trovava su una strada aperta al pubblico, il veicolo «non stava effettuando una tappa di trasferimento da un luogo all’altro, né era in sosta, ma lavorava all’ampliamento della carreggiata stradale». Il conducente ricorre per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., che prevede la responsabilità derivante da danni cagionati dalla circolazione di veicoli. Basta che il veicolo sia in una strada aperta al pubblico, anche in sosta.

 

La Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza, poiché la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto non sussistente una vicenda da circolazione stradale, quando invece, per giurisprudenza costante, è del tutto irrilevante il motivo che ha portato il mezzo in strada, rilevando soltanto che questo si trovasse sulla carreggiata. Peraltro l’incidente è avvenuto in mezzo alla strada durante la retromarcia che la ruspa stava effettuando per allontanarsi dal punto in cui aveva operato. Ma sarebbe anche stato sufficiente che il veicolo fosse in sosta in una strada soggetto ad uso pubblico, «per tale intendendosi l’apertura della sede stradale ad un numero indeterminato di persone». La Corte annulla la sentenza anche rispetto alla decisione di non riesaminare la «condotta del danneggiato ai fini dell’accertamento del concorso di colpa dello stesso», accogliendo così anche il secondo motivo di ricorso. La Corte di Cassazione, richiamando anche una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 233/2003, afferma infatti che «il mancato esame, nel corso del giudizio penale, della questione del concorso di colpa del danneggiato (come accaduto nella specie), non impedisce al giudice civile una autonoma valutazione dei fatti». Il giudizio viene quindi rinviato alla Corte d’Appello.


da dirittoegiustizia.it

Lunedì, 19 Agosto 2013
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