Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità - Fatti commessi anteriormente all’introduzione di tale sanzione - Applicabilità.
In tema di reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria - irrogata per il predetto reato - con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, C.d.S., - introdotto dall’art. 33, comma primo, lett. a), punto 1 della L. n. 120 del 2010 - è applicabile anche ai fatti commessi anteriormente alla predetta novella, in virtù dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione oggettivamente ed in concreto più favorevole rispetto a quella previgente.