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Camion investe dipendente sul piazzale: senza percorso pedonale risponde il datore di lavoro

Il camion in manovra investe un dipendente dell’azienda di autotrasporto che si sta recando al lavoro. Se sul piazzale non si è provveduto a separare il percorso dedicato ai veicoli da quello riservato ai pedoni, il datore di lavoro diventa responsabile di quanto accaduto e dovrà rispondere di lesioni personale colpose, reato per di più aggravato dalla circostanza di non aver rispettato le regole di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Lo ha stabilito la Cassazione, in una sentenza (la n. 6363) dello scorso 8 febbraio sottolineando che non serve a niente, per liberarsi dalla responsabilità, riferirsi alle ampie dimensioni del piazzale, tali da consentire il movimento dei mezzi e delle persone con un minimo di accortezza e diligenza. Insomma, se non c’è corsia riservata non si può imputare la responsabilità alla distrazione dell’autista del veicolo.

 

La Cassazione, inoltre, si sofferma nell’indicare come va gestito il piazzale per essere certi che siano rispettate le prescrizioni relative alla sicurezza. E al riguardo sottolinea che i distinti percorsi riservati a veicoli e pedoni vanno non soltanto predisposti, ma anche necessariamente segnalati con cartelli e avvisi «in modo da far comprendere ai lavoratori-pedoni qual è il percorso che debbono seguire per evitare (i veicoli) e, a loro volta, seguire quello ad essi destinato». E in più aggiunge che a tale scopo vanno sfruttati anche i miglioramenti tecnici e tutto quanto utile per garantire la sicurezza.
La colpa può ricadere sull'autista, anche a prescindere dal fatto che il datore di lavoro non abbia provveduto a creare percorsi separati veicoli-pedoni, laddove il suo agire abbia connotati assolutamente eccezionali e abnormi (cosa esclusa nella fattispecie in esame).
Rispetto all’aggravante della normativa di prevenzione degli infortuni, la Cassazione si richiama all’art. 2087 c. c. secondo cui «spetta al titolare della posizione di garanzia di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che, in relazione all’attività prestata, si rendono necessarie a tutela dell’integrità fisica del lavoratore».
 

 

da uominietrasporti.it

 

 

Martedì, 28 Maggio 2013
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