Giovedì 02 Maggio 2024
area riservata
ASAPS.it su

Sinistro rampa d’accesso centro commerciale
Non c’è azione diretta

Foto di repertorio dalla rete

Sinistro in rampa di accesso del garage di un centro commerciale - Sentenza Cassazione

 

Non c’è azione diretta verso l’assicurazione se il sinistro avviene sulla rampa di accesso al garage sito in un parco privato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, che, con la pronuncia numero 8090/13, ha stabilito che: Pur a voler ritenere la normativa sull’assicurazione obbligatoria applicabile ai soli casi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, per queste ultime intendendosi “tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico”, assumono i ricorrenti che l’esistenza di esercizi commerciali all’interno dell’area privata del (OMISSIS) in cui si é verificato il sinistro di cui si discute in causa sarebbe determinante per equiparare detta area alla strada ad uso pubblico e per ritenere ammissibile l’azione diretta al risarcimento dei danni nei confronti della compagnia assicurativa.

Secondo i Supremi giudici, quindi, una rampa di accesso ai garages non può rientrare nella definizione di area equiparata alla strada di uso pubblico.

 

Sinistro in rampa di accesso del garage di un centro commerciale - Il Fatto

Nel mese di aprile del 1998, due genitori, citavano in Tribunale il conducente di un’automobile e la sua compagnia assicuratrice, per proporre la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla figlia, investita dalla stessa autovettura, nel parcheggio di un centro commerciale.

Il luogo, a dire dei genitori, era accessibile a tutti, stante la presenza di esercizi commerciali.

Si costituiva in giudizio la società convenuta sostenendo che non sussisteva ipotesi di azione diretta nei confronti dell’assicuratore, trattandosi di un danno verificatosi in un luogo privato e rappresentando che la minore, al momento dell’investimento, era priva di sorveglianza.

Sia il Tribunale, in primo grado, che la Corte di Appello di Napoli avevano rigettato la domanda dei due coniugi, dichiarando nel caso di specie non era esperibile l’azione diretta.

Così, i due proponevano ricorso per Cassazione, portando la discussione nel merito in cui una rampa di accesso ai garages possa rientrare nella definizione di area equiparata alla strada di uso pubblico o privato.

La soluzione di tale problema, hanno ricordato gli Ermellini, costituisce oggetto di apprezzamento di fatto.

E nel caso di specie la motivazione dei giudici di merito non si presenta viziata: infatti è stato precisato che la rampa di accesso ad un garage rappresenta, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell’area, un luogo in cui la circolazione non è consentita ad un numero indeterminato di persone sebbene a coloro che devono compiere la manovra di ingresso o di uscita dal garage e che, come titolari del diritto di ricoverarvi il veicolo, costituiscono un numero determinato di persone.

Per questi motivi, La Terza Sezione, con la sentenza numero 8090 depositata il 3 aprile 2013, ha confermato le due sentenze di merito.

 

da indebitati.it

Giovedì, 23 Maggio 2013
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK