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Dipendente investito da un autocarro nel deposito: il datore di lavoro ha l’obbligo di garantirne l’incolumità fisica

Foto di repertorio dalla rete

Spetta al titolare della posizione di garanzia adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure necessarie a tutela dell’integrità fisica del lavoratore. Le norme antinfortunistiche sono violate anche se non c’è una previsione specifica. Con la sentenza 6363/13 la Cassazione ribadisce l'obbligo del datore di lavoro di farsi garante della sicurezza.

Il caso
In un deposito di materiale edile un dipendente è investito da un autocarro in retromarcia. Il datore di lavoro è riconosciuto responsabile del reato di lesioni personali con cooperazione colposa, con l’aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche. La pena è condonata perché il fatto è avvenuto prima dell’indulto del 2006. Ricorre comunque per cassazione, ritenendo che non fosse suo obbligo garantire che nel deposito ci fossero spazi sufficienti per far passare i lavoratori a piedi, poiché tale garanzia dovrebbe valere solo per le aree esterne. Sostiene, quindi, che l’incidente si sarebbe verificato in ogni caso, viste le responsabilità sia dell’investitore che dell’investito. La Cassazione sottolinea che correttamente la corte territoriale ha ritenuto che pur essendo vero che l’investimento sia avvenuto ad opera di un altro, «l’incidente non si sarebbe verificato se fossero state create vie idonee di circolazione utili a separare il percorso riservato ai pedoni da quello riservato ai veicoli».

 

La norma di legge non fa una descrizione dettagliata sulle modalità di adempimento di tale onere, ma il datore di lavoro, nella sua qualità di garante, è venuto meno ai propri doveri di mantenimento della sicurezza sul luogo di lavoro. E per luogo di lavoro «va inteso non solo il cantiere bensì anche ogni luogo necessario in cui i lavoratori siano costretti a recarsi per incombenze varie inerenti alla’attività che si svolge nel cantiere». A norma dell’art. 2087 c.c., il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro. Anche solo violando questa norma c'è l’aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche, «non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro. Il datore di lavoro - e gli altri soggetti investiti della posizione di garanzia – devono in proposito ispirare la loro condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza». Per questi motivi il ricorso è respinto.
 

 

da dirittoegiustizia.it

 

Giovedì, 09 Maggio 2013
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