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Corte di Cassazione – condanna per i cani chiusi in macchina e sotto il sole di luglio

Si tratta però di semplice 'abbandono' e non di 'maltrattamento' La colpa, però, non è dei Giudici ma della legge

GEAPRESS – Con sentenza n. 5971 del 7 febbraio scorso la Corte di Cassazione, III Sezione Penale, ha confermato la condanna nei confronti di due persone di Alessandria accusate di avere rinchiuso nella propria automobile e per più di cinque ore, due cagnolini. L’automobile risultava esposta al sole di luglio.

Il reato confermato, però, non è maltrattamento, ma il semplice abbandono.

Una Sentenza, quella emessa dalla III Penale presieduta dal dott. Alfredo Maria Lombardi, positiva nella sua formulazione, ma che risente di una “monomissione” non da poco,  avvenuta nel corso dell’iter approvativo della legge contro i maltrattamenti di animali (189/04).

La Corte di Cassazione, su ricorso degli imputati, ha dovuto esaminare la sentenza di condanna emessa nel 2010 dal Tribunale di Alessandria. In concorso tra loro (art. 110 C.P.) gli imputati erano stati riconosciuti colpevoli di avere messo in atto comportamenti sanzionati dall’art. 727 del Codice Penale. Due cani Yorkshire, infatti, risultavano essere stati lasciati all’interno di una autovettura per oltre cinque ore. Questo fino ad oltre le 17.00 del 14 luglio. I finestrini del veicolo, inoltre, risultavano  abbassati di appena un centimetro. Pertanto, il supposto oggetto poi di condanna, era che gli animali potessero essere stati lasciati in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

Secondo gli imputati, però, nella macchina era stata lasciata a disposizione una ciotola con dell’acqua oltre alla possibilità di far circolare l’aria. In altri termini, secondo la difesa, cadeva l’elemento “soggettivo” il quale è uno dei presupposti che struttura l’esistenza stessa del reato. Così facendo, veniva messa in discussione anche la ricostruzione dei fatti che però la Corte confermava.

Ovviamente venivano altresì confermate le “condizioni incompatibili”, invece avversate nella seconda motivazione del ricorso degli imputati. Secondo questi ultimi, infatti, l’automobile era stata parcheggiata all’ombra, mentre, nel centro commerciale ove si erano recati, non risultava un’area adibita alla custodia degli animali. Il terzo ed ultimo motivo del ricorso, riguardava la lagnanza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti nonchè della stessa condizionale.

La Corte, tra le motivazioni addotte nel rigettare il ricorso, ha  richiamato il concetto dei “doveri di custodia e cura”. Un comportamento omissivo che integra l’abbandono sanzionato dal secondo comma dell’art. 727 del Codice Penale. Un riferimento, quello dell’incuria, che sta diventando un corollario nelle Sentenze della Corte di Cassazione. Nel caso di Alessandria, la III Sezione Penale ha  inoltre messo in risalto la “negligenza” degli imputati, ovvero una condotta di natura colposa e pertanto punibile con il reato contravvenzione di cui all’art. 727 del Codice Penale.

Per questo, salvo l’omessa pronuncia sulla richiesta dei benefici di legge, il ricorso è stato rigettato. Gli imputati, pertanto, potranno rivolgersi nuovamente al Tribunale di Alessandra chiedendo i benefici suddetti.

La Corte di Cassazione, nel pronunciare una sentenza importante, mette in luce anche una possibile critica all’impostazione della legge 189/04 sui maltrattamenti di animali. I comportamenti di cui alla conferma di condanna da parte della Corte di Cassazione, rientrano infatti nel reato di abbandono e non in quello di maltrattamento. In altri termini, lasciare oltre cinque ore, ed a luglio, due cani in un veicolo sotto il sole, non è maltrattamento ma semplice abbandono, ovvero un debole reato di contravvenzione.

Sarà sempre più difficile introdurre la stessa condotta nel reato di maltrattamento, ovvero il 544/ter del Codice Penale. Un reato delitto, sicuramente più potente ma alleggerito, nel corso del suo iter approvativo. Il reato, nella prima formulazione della proposta di legge, avrebbe infatti punito anche le condotte colpose, come l’incuria, ad esempio.

Purtroppo venne addolcito rendendolo applicabile ai soli comportamenti dolosi. In sintesi occorre la volontà di maltrattare.  Essendo stato depotenziato, non solo si deve  applicare il debole 727 rispetto al più potente reato delitto, ma per altri ancor più gravi fatti si rischia l’esclusione dell’applicazione del reato.

L’esempio più clamoroso riguarda il seppellimento di cani vivi. Un reato che secondo  logica dovrebbe essere sanzionato dall’articolo 544/bis del Codice Penale (uccisione di animali). Due recentissimi fatti, occorsi a Desenzano (BS) e Firenze, hanno però visto prospettare la difesa degli anziani imputati  come una sorta di distrazione. Non si sarebbero cioè accorti di avere seppellito il cane, vecchio e malandato, ancora in vita. In tal maniera, mancando la volontà di uccidere o maltrattare, il reato decade.




da www.geapress.org

Lunedì, 18 Febbraio 2013
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