Mercoledì 08 Maggio 2024
area riservata
ASAPS.it su

Il proprietario del guardrail dovrà risarcire il danno, ma l’alta velocità è valutata a sfavore del danneggiato

(Cass. Civ., n. 907/2013)
Foto di repertorio dalla rete

L’ente che cura la manutenzione della strada dovrà pagare per i gravissimi danni provocati da un guard rail particolarmente affilato, che in un incidente stradale, aveva addirittura causato mutilazioni agli arti di un povero automobilista.


A stabilirlo, questa volta, è stata la terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 907/13, che pur ratificando un orientamento (oramai consolidato) in tema di risarcimento del danno da trabocchetto o insidia stradale, ha confermato la possibilità di ridurre il risarcimento in seguito al c.d. concorso di colpa dell’automobilista che, a causa della propria condotta (imprudente) di guida, abbia contribuito a determinare l’evento lesivo.
La Cassazione ritorna a giudicare sulla “insidia“, cioè sul pericolo occulto, non visibile e non prevedibile idoneo a causare danni all’utente della strada. Per come noto, la responsabilità per avere creato una ‘insidia o trabocchetto’ è causa di risarcimento del danno in forza del principio del “neminem laedere”.
Nel caso oggetto di esame, la protezione stradale (guard rail) era in pessimo stato di manutenzione, con pezzi di lamiera pendenti che, nel corso di un incidente verificatosi circa 20 anni fa, avevano ‘mutilato’ un automobilista neo-patentato dal ‘pedale un po’ pesante’.
Nella importante pronunzia, la Cassazione ha stabilito:
1) che “non rileva la proprietà formale della strada bensì l’individuazione del soggetto tenuto o che comunque ha curato la manutenzione del tratto stradale interessato dal sinistro”;
2) che deve essere risarcito il danno creato da un pericolo occulto non visibile, né prevedibile;
3) che, considerata la condotta di guida del conducente (alta velocità), i 2/3 della “causazione dell’evento” sono imputabili alla condotta imprudente della stessa vittima, determinando una conseguente riduzione nel risarcimento.

 

da iapicca.com

 

Martedì, 29 Gennaio 2013
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK