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Aggressione gratuita a poliziotto: c’è solo lesione personale
(Nota ASAPS - Una decisione che ci solleva sinceramente delle perplessità!)

Foto di repertorio dalla rete

Sussiste il reato di resistenza a pubblico ufficiale solo se l’aggressione è diretta ad opporsi all’operato di quest’ultimo. Un’aggressione del tutto gratuita, viceversa, integra il solo reato di lesioni personali. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 42505/12.
Un uomo che aveva aggredito un poliziotto in un Commissariato viene condannato in entrambi i gradi di merito per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. La causa è posta allora all’attenzione della Cassazione.
Solo lesioni personali? Il ricorrente denuncia essenzialmente violazione di legge e vizio motivazionale relativamente alla condanna per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.): il suo comportamento, infatti, non sarebbe stato diretto ad opporsi al poliziotto e all’attività che stava compiendo. La fattispecie sarebbe pertanto da inquadrare nella previsione dell’art. 582 c.p. (lesioni personali) cosicché, in mancanza di querela, i giudici avrebbero dovuto pronunciare sentenza di non luogo a procedere.
L’aggressione gratuita non è resistenza. A giudizio degli Ermellini la censura è fondata. Dalla ricostruzione dei fatti, infatti, emerge che l’uomo, invitato dal poliziotto a presentare tre fotografie e alcuni moduli per denunciare lo smarrimento della patente, era uscito dalla stanza per poi rientravi e scaraventare il pubblico ufficiale contro una finestra, procurandogli alcune lesioni. La condotta posta in essere dall’imputato è configurabile come una gratuita aggressione nei confronti del poliziotto, non diretta ad opporsi all’operato di quest’ultimo: non è dunque ravvisabile il reato previsto dall’art. 337 c.p.. Quanto al reato di lesioni personali, la Cassazione conferma che l’azione penale non poteva essere promossa per difetto di querela. Per questi motivi la S.C. annulla senza rinvio la sentenza impugnata.




da la stampa.it

Lunedì, 07 Gennaio 2013
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