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Cassazione: risarcibili, oltre al danno morale, tutte le tipologie di danno che arrecano un peggioramento della qualità della vita

 

Con la sentenza n. 20292 del 20 novembre 2012 i giudici di legittimità, pronunciatisi nel caso di specie a favore del risarcimento dei parenti della vittima di un incidente stradale, hanno ribadito importanti principi in tema di danno esistenziale.
Pur non sussistendo come categoria autonoma di pregiudizio di natura non patrimoniale, avvisa la Cassazione, un pregiudizio di tal natura può
essere individuato in tutti quei casi in cui risulti leso un diritto fondamentale tutelato a livello costituzionale, come il diritto al rapporto familiare, ma anche l’onore, la reputazione, la salubrità dell’ambiente, la salute e via dicendo.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici, la Corte d’appello aveva quindi liquidato il danno esistenziale ai parenti del terzo trasportato deceduto in un incidente stradale, offrendo una puntuale ricostruzione giurisprudenziale delle figure di danno risarcibili, che è stata condivisa dai giudici di legittimità, i quali hanno infatti respinto il ricorso incidentale dell’assicurazione che doveva risarcire.

 

La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, continuano i giudici, va eventualmente a cumularsi con quella relativa al ristoro del pregiudizio derivante dal danno morale, identificabile con la sofferenza psichica intesa in senso stretto successiva all’incidente e, ancora, si distingue dal danno biologico.
Quindi, avvisa il supremo Collegio di legittimità, accanto all’aspetto interiore del danno, cioè la sofferenza tipica del danno morale, può configurarsi anche il ristoro dell’impatto peggiorativo che la morte del congiunto ha sulla qualità della vita dei parenti.
La fonte dell’obbligo risarcitorio scaturisce questa volta direttamente dalla Costituzione, essendo il rapporto parentale un valore costituzionalmente protetto. E una ulteriore conferma che ogni danno derivante da una modifica in senso peggiorativo delle abitudini di vita arriva dall’articolo 612 bis del codice, norma introdotta col pacchetto sicurezza del 2009 che incrimina il reato di stalking.
Lì il legislatore prende in considerazione, sanzionandolo severamente, il comportamento di chi costringe la parte offesa ad alterare le proprie abitudini di vita.

 

di Lucia Nacciarone
da diritto.it

 

Giovedì, 22 Novembre 2012
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