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Corte di Cassazione 14/10/2011

Sosta, fermata, e parcheggio - Sosta - In aree sottoposte a parcheggio a pagamento - Sanzione ex art. 157, comma 8, c.d.s. - Configurabilità - Diversità rispetto all'ipotesi di sosta limitata - Applicazione dell'art. 7, comma 15, c.d.s. - Esclusione - Fondamento

(Cass. Civ., sez. II, 4 ottobre 2011, n. 20308)

In tema di sanzioni amministrative connesse alla sosta dei veicoli, l'art. 157, comma 6, del codice della strada, prevede due distinte condotte, entrambe sottoposte alla medesima sanzione di cui al comma 8, e cioè quella di porre in sosta l'autoveicolo senza segnalazione dell'orario di inizio della stessa, laddove essa è consentita per un tempo limitato, e quella di non attivare il dispositivo di controllo della sosta (espressione nella quale va ricompresa la scheda o il tagliando rilasciato nel caso dei parcheggi a pagamento), nei casi in cui esso è espressamente previsto. Ben diversa è, invece, la condotta sanzionata dal comma 15 dell'art. 7, del medesimo codice, che riguarda la violazione del divieto di sosta che si prolunghi oltre le 24 ore, prevedendo, in tale evenienza, una sanzione aggiuntiva per ciascun giorno di protrazione dell'infrazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato il verbale di accertamento, per violazione del comma 6 dell'art. 157, relativo ad un'autovettura parcheggiata in un'area di sosta senza adempiere al prescritto obbligo dl pagamento, sul presupposto che tale condotta fosse punibile ex art. 7, comma 15). (Cass. Civ., Sez. II, 4 ottobre 2011, n. 20308) [RIV1203P242]
 

 

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Venerdì, 14 Ottobre 2011
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