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Accertamento con etilometro effettuato dopo ore dal sinistro ha valore probatorio

L'accertamento con l'etilometro, sebbene la legge disponga che il test possa essere effettuato presso una struttura sanitaria, è in ogni caso legittimo, ed ha pieno valore probatorio, anche se effettuato dagli agenti di polizia accertatori oltre due ore dopo il sinistro stradale.
E' quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione, con una recentissima pronuncia con la quale ha ritenuto di dover rigettare il ricorso di un imputato, condannato in primo e secondo grado poiché ritenuto responsabile di aver guidato in stato di ebbrezza, ed al quale era stata "inflitta" la pena di 10 giorni di arresto ed Euro 200,00 di ammenda, consospensione della patente di guida per 8 mesi
(Cassazione penale , sez. IV, sentenza 07.04.2011 n. 13745).


Il medesimo aveva presentato ricorso per cassazione deducendo, a mezzo del proprio legale, la inosservanza di norme giuridiche ed in particolare del comma quinto dell'art. 186 del codice della strada, il quale prescrive che, per i conducenti coinvolti in incidenti, l'accertamento del tasso alcolemico debba essere effettuato dalle strutture sanitarie preposte, al fine di assicurare che lo stesso sia effettuato con maggiori garanzie, attese le conseguenze che la circostanza in oggetto ha sul versante del risarcimento del danno. Nella fattispecie, di contro, l'alcoltest era stato effettuato nei confronti dell'imputato esclusivamente tramite l' etilometro dagli stessi agenti di polizia accertatori del sinistro stradale, i quali avevano proceduto alla rilevazione tasso di alcool nel sangue a distanza di oltre due ore dai fatti, facendo sì, per la difesa, che il rilievo non fosse più riferibile all'attività di guida dell'imputato. Da qui la richiesta di annullamento della sentenza di condanna, pronunciata dalla Corte di Appello, poiché fondata su una prova che , a dire del legale del ricorrente, andava considerata inutilizzabile o quanto meno nulla.

Ma la Suprema Corte di Cassazione non ha inteso aderire a tale interpretazione normativa, rigettando il ricorso, ed evidenziando in sentenza che ".. l'art. 186, comma 5, del codice della strada, nel prevedere che, per i conducenti che sono coinvolti in incidenti stradali e necessitano di ricovero in ospedale, l'accertamento dello "stato di ebbrezza" possa essere effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie, non stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, e non esclude che l'accertamento possa essere effettuato anche dagli organi di polizia con l'etilometro."


Da ciò consegue che " .l'accertamento con l'etilometro è in ogni caso legittimo ed ha pieno valore probatorio poiché il comma 5 dell'art. 186, C.d.S., non stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, ma solo una facoltà attribuita alla Polizia Stradale, essendo evidente che decidere la necessità di procedere nell'uno o nell'altro modo dipenderà dalle circostanze del singolo caso, ed il primo sarà da privilegiare ove primaria si riveli l'esigenza di assicurare la salute del guidatore rimasto coinvolto nell'incidente allorché il medesimo abbia riportato ferite".
Sempre in sentenza, infine, gli ermellini hanno valutato come inattendibile la deposizione, già dichiarata tale nei precedenti giudizi in primo e secondo grado, di un collega dell'imputato che aveva affermato di aver "offerto" da bere alcool in ospedale all'imputato proprio poco prima del test effettuato dagli agenti di polizia tramite l'etilometro!

 

da amicipolstrada.blogspot.com

 

 

Lunedì, 12 Dicembre 2011
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