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Corte di Cassazione
Concorso di colpa. Sentenza solo sulle spese

(ASAPS) Con la sentenza n. 12275/11 la Corte di Cassazione ha stabilito un concorso di colpa in ordine alla responsabilità dei conducenti di due mezzi coinvolti in un sinistro stradale, rettificando la pronuncia di primo grado, ed imponendo di modificare anche la pronuncia sulle spese.
La dinamica vede per protagonisti il proprietario di una Ferrari Testarossa, guidata al momento dell’incidente da un altro conducente, e un autopullman.
Portati in giudizio sono la Compagnia assicurativa, la moglie del conducente e la società che aveva avuto in locazione il pullman.
Inizialmente veniva attribuita responsabilità totale al conducente della Ferrari a causa dell’eccessiva velocità con cui si muoveva col veicolo, e condannati moglie e figli al pagamento dei danni alla vettura; successivamente però la Corte d’Appello decretava un concorso di colpa pari al 50% per entrambi i conducenti, e condannava la compagnia con la quale era assicurato il pullman a risarcire l’attore per un importo pari alla metà dei danni subiti dalla Ferrari.
Per questo proponevano ricorso sia il locatore della Ferrari, l’autista del pullman e la Compagnia assicurativa in quanto, come dichiarato da terzi, il conducente dell’autobus avrebbe avuto la possibilità di avvistare la Ferrari e dare la dovuta precedenza.
In sede di appello è stato infatti accertato che, in seguito ai risultati delle istruttorie e alle consulenza del PM, la Ferrari avrebbe effettivamente potuto essere avvistata dall’autista del pullman, evitando così il sinistro, per cui ciò che viene richiesto alla Corte di Cassazione è una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentibile in quella sede; dunque, il ricorso incidentale viene respinto.
Fondamentalmente il ricorso principale riguarda la pronuncia sulle spese, e viene considerato fondato.
I giudici di appello hanno valutato inammissibile la domanda dell’attore finalizzata a censurare la condanna del pagamento alle spese del conducente del pullman nel giudizio di primo grado.
Il Collegio, invece, rileva che, poiché con la sentenza d’appello era stata modificata la statuizione di primo grado in ordine alla responsabilità dell’incidente, la Corte «avrebbe dovuto autonomamente provvedere all’intero nuovo regolamento delle spese processuali del primo grado, corrispondente alla diversa statuizione sulla responsabilità», indipendentemente dalle conclusioni elaborate dall’appellante.
Il Collegio cassa così la sentenza sul punto e provvede alla compensazione delle spese. (ASAPS)

 

Lunedì, 14 Novembre 2011
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