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Corte di Cassazione 27/10/2011

Automobilista trasferito? Non valida la notifica della multa all'indirizzo del Pra

(Cass. Civ., sez. II, 2 settembre 2011, n. 18049)

La Corte di Cassazione con la sentenza 2 settembre 2011, n. 18049 interviene nuovamente sulla validità della notificazione ribadendo il principio già espresso in passato sul tema.
In particolare, si tratta del principio in base al quale la disposizione contenuta nel terzo comma dell’articolo 201 del Codice della Strada (secondo cui le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione) non è innovativa rispetto alla disposizione contenuta nell’articolo 141 dell’abrogato codice della strada.
Pertanto, la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi d'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale. Ne consegue – proseguono i giudici del Palazzaccio -  nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. per il caso d'irreperibilità del destinatario.

Nel caso in questione il giudice di primo grado  aveva ritenuto valide le notifiche delle multe  effettuate  dalla Polizia Municipale nello stabile risultante dalla carta di circolazione dell’auto, in virtù dell’art. 201 del CdS e , non trovando il destinatario della multa, aveva apposto sui verbali la dicitura sloggiato.
In questo modo – spiegano i giudici di Piazza Cavour – la Polizia non ha fatto altro che considerare valida una  notifica inesistente, ammettendo come valida una notifica solo virtuale in luogo diverso da quello di residenza del destinatario.
Sulla base di questo ragionamento la Corte ha cassato  la sentenza impugnata ed, entrando nel merito, ai sensi dell’articolo 384, comma 1 c.p.c , ha accolto l’opposizione proposta dalla ricorrente con l’annullamento della cartella esattoriale impugnata.

 

(Nota di Alessandro Ferretti)

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 5 luglio – 2 settembre 2011, n. 18049
(Presidente Schettino – Relatore Scalisi)

Massima e Testo Integrale

 

da Altalex

 

Giovedì, 27 Ottobre 2011
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