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Corte di Cassazione 13/10/2011

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata - Violazioni al codice della strada - Contestazione tardiva - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non identificato al momento dell’infrazione - Sussistenza - Esclusione

(Cass. Civ., Sez. II, 20 maggio 2011, n. 11185)

 

Giurisprudenza di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

Sez. II, 20 maggio 2011, n. 11185

 

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata - Violazioni al codice della strada - Contestazione tardiva - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non identificato al momento dell’infrazione - Sussistenza - Esclusione.

 

In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all’art. 126 bis C.d.S., ove la contestazione sia avvenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all’art, 201 C.d.S., va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell’infrazione con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria conseguente alla contestazione della violazione per omessa comunicazione.

(Cass. Civ., sez. II, 20 maggio 2011, n. 11185) [RIV-1109P681] Art. 126-bis

 

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Giovedì, 13 Ottobre 2011
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