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Corte di Cassazione 23/09/2011

Velocità ridotta e inadeguata alle caratteristiche della strada - insidia per la circolazione - sinistro stradale - concorso di colpa

(Cass. Pen., sez.IV, 1 giungo 2011, n. 22135)

(omissis)


Ritenuto in fatto

 


Con sentenza in data 28.5.2010 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma di quella del GUP del Tribunale di Firenze del 16.4.2009, all'esito del giudizio abbreviato, riduceva la pena inflitta a ... a mesi sei di reclusione (per il ritenuto concorso di colpa della vittima), confermando nel resto la predetta sentenza con la quale il era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art 589, I e II comma c.p. per aver cagionato, per colpa, la morte di ... colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, in particolare dell'art. 149, 1° e 6° comma D.lvo 30.4.1992 n. 285 che impone di o servare la distanza di sicurezza dagli altri veicoli e comunque delle norme di prudenza che impongono di conformare la marcia alle caratteristiche della strada perché, mentre percorreva la corsia di marcia del la carreggiata Nord dell'Autostrada del Sole, in tratto interessato da lavori con eliminazione della corsia di emergenza e riduzione della semicarreggiata forzata a da canalizzazione in New Jersey, a bordo dell'autocarro Renault tg. ..., tamponava il motociclo Scarabeo ... tg., che procedeva assai lentamente e si era spostato, costrettovi dalle peculiarità della strada verso il centro della carreggiata, determinando la caduta del conducente che, a seguito del violento impatto, decedeva sul colpo (il 31.12.2007).

 

La Polizia Stradale, ricostruito il tamponamento, elevava al conducente del camion la violazione dell'art. 149 commi 1° c 6° del CdS, per avere proceduto senza mantenere una adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva e per non avere adeguato la propria velocità (benché inferiore agli 80 km/h prescritti in quel tratto) in modo da evitare collisioni. Circa l'andatura del ... rilevava che questi procedeva ad una velocità talmente ridotta da risultare inadeguata alle caratteristiche della strada percorsa, trattandosi di arteria autostradale a veloce scorrimento, tanto da andare a produrre una insidia per la circolazione degli altri veicoli. La Corte territoriale, condivisa la ricostruzione dell'incidente operata dal GUP, ravvisava l'integrazione della violazione degli artt 140, 141, 2° e 3° comma, e 149 C.d.S., da parte dell'imputato ch e, sebbene in tratto autostradale interessato da restringimento per lavori in corso, non aveva tenuto conto del motociclo che procedeva assai lentamente e della necessaria manovra di rientro al centro della corsia di pertinenza, dovuta dall'incanalamento forzato dal "new jersey", non aveva ridotto l'andatura ed invaso quasi per intero la corsia di marcia alla velocità massima consentita e in quel tratto comunque imprudente proprio per le predette condizioni della strada.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di fiducia di deducendo il vizio motivazionale.
Contesta, in particolare, la ricostruzione dell'incidente sulla scorta delle emergenze fattuali (lunghezza della frenata dell'autocarro, velocità del mezzo, distanza alla quale fu proiettato lo scooter) nonché la ritenuta eccessività della velocità dell'autocarro, consentita dalla cartellonistica in loco.
La lunghezza della frenata dell'autocarro di 40 metri faceva ritenere che il M., pur trovandosi di fronte ad un ostacolo imprevedibile, avesse posto in essere l'unica manovra che poteva essergli richiesta onde evitare l'impatto e, procedendo lo scooter a velocità talmente ridotta da essere quasi fermo sulla carreggiata, la causazione del sinistro doveva ricollegarsi al comportamento della povera vittima. Rappresenta la non corretta contestabilità delle violazioni degli artt 140 e 141 C.d.S. e che era stata omessa dalla Corte ogni valutazione in ordine a circostanze che denuncerebbero l'incuria del motociclista che aveva trascurato di assicurare il proprio mezzo e di provvedere alla revisione di esso.

 


Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e manifestamente infondate.
Invero, è palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che hanno riproposto in questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.
Ed è stato affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità" (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109). Inoltre, nel ricorso non si tiene conto del fatto che il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito (Cass. pen. Sez. IV, 19.6.2006, n. 38424), giacché, attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano of per converso, se ne esistano alt ri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi (Cass. pen., sez. IV, 12.2.2008, n. 15556, rv. 239533).
Ciò, peraltro, vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. pen,, Sez. IV, 3.2.2009, n, 19710, Rv. 243636; Sez. II, 15.1.2008, n. 5994; n. 5223 del 2007 Rv. 236130; n. 24667 del 2007, Rv. 237207).
Né è possibile la prospettata rivisitazione della dinamica del sinistro, poiché "la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia -valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente- e rimessa al giudice di merito e integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione" (Cass. pen., Sez. IV, 5.2.2007, n. 885):
E del tutto corretta ed acuta sia sotto il profilo ricostruttivo che logico s'appalesa, infatti, la motivazione della sentenza impugnata che, pur riconoscendo il concorso colposo della vittima nella produzione dell'evento a causa dell'eccessiva lentezza, ha comunque escluso l'interruzione del nesso causale tra l'evento e la condotta di guida dell'imputato che non tenne in alcuna considerazione le peculiari condizioni della strada e non si avvide del ciclomotore, dal momento che la condotta del ciclomotorista non fu tale da ritenersi imprevedibile, improvvida ed imperita. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazion e della causa di inammissibilità.

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile II ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.


(omissis)

 

da Polnwes

Venerdì, 23 Settembre 2011
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