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Corte di Cassazione 15/09/2011

Guida in stato di ebbrezza prima della legge 29 luglio 2010, n. 120 - sequestro applicato

(Cass. Pen., sez .IV, 20 giugno 2011, n. 24549)

(omissis)

 

RITENUTO IN FATTO

 

Con ordinanza in data 12 novembre 2009, il Tribunale di L. rigettava la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo dell'autovettura … - emesso in data 28 agosto 2009 dal GIP dello stesso Tribunale ex art. 321 comma 2 c.p.p., in previsione dell'applicabilità della confisca - avanzata da xxx in qualità di imputato della contravvenzione di cui all'art. 186 comma 2 del codice della stada, perchè sorpreso dalla P.G., a seguito di incidente stradale, il 21 agosto 2009, alla guida della suddetta vettura con tasso alcoolemico pari a 1,84 gr. /l.
Ricorre per cassazione lo xx, per tramite del difensore, deducendo un unico vizio per violazione della legge penale sostanziale e di disposizioni dettate dalla normativa processuale a pena di nullità, in relazione agli artt. 354 e 356 cpp e art. 114 disp. att. cpp.
Rappresenta il difensore, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe errato nell'escludere che l'accertamento con l'alcooltest era stato disposto per la verifica dello stato di ebbrezza, desunto dagli operanti sulla base di sintomi e di comportamenti inequivoci dell'imputato, invece attestati e descritti nel verbale di accertamenti urgenti redatto dalla Polstrada di L.. Si era quindi trattato di un accertamento esplorativo. Da ciò discendeva che, come stabilito in via generale per gli atti irripetibili compiuti dalla P.G., questa avrebbe dovuto obbligatoriamente dare avviso al soggetto, della facoltà di nominare un difensore; donde la nullità dell'accertamento, a cagione dell'omesso avviso.
Inoltre,contrariamente a quanto statuito dallo stesso Tribunale, circostanza rilevante ai fini della verifica della sussistenza del fumus commissi delicti appariva quella - peraltro documentata in atti - relativa all'assunzione di un farmaco a base alcoolica al quale unicamente risaliva il fatto che, ad ore 5,00 il tasso alcoolemico sia stato rilevato in 1,85 gr. /l. mentre dopo soli dieci minuti, esso si sia ridotto a 1,67 gr./l.: circostanza incompatibile con l'ingestione di bevande alcooliche.
Conclusivamente insta il ricorrente per l'annullamento della impugnata ordinanza.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

Il ricorso è infondato e deve essere, per quanto di ragione, respinto con il conseguente onere del pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente, ex art. 616 cpp.
Quanto alla prima doglianza proposta, rileva il Collegio che nel "verbale di accertamenti urgenti sulle persone (art. 354 comma 3 cpp) finalizzati alla verifica del tasso alcoolemico nel sangue" redatto in data 21 agosto 2009 ad ore 4,45 dalla Polstrada - Sezione di L. e recante la sottoscrizione per notifica del trasgressore:
xx risulta attestato che, prima di procedere all'effettuazione degli atti urgenti di accertamento ai fini della verifica del tasso alcoolemico, il prevenuto, in veste di conducente dell'autovettura de qua, " è stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 356 cpp senza diritto di essere avvisato ed è stato altresì reso edotto della circostanza che, in mancanza di nomina od in caso di ritardo nell'intervento dello stesso, si sarebbe proceduto ugualmente nell'attività di accertamento sopradescritta". Ne discende quindi che del tutto legittimamente veniva effettuato l'esame mediante alcooltest che consentiva di accertare, alla prima prova, la presenza di tasso alcoolemico di 1,84 gr /l e di 1,67 gr/l al secondo esperimento, eseguito undici minuti dopo. Aveva poi la P.G. proceduto, come peraltro attestato dallo stesso verbale,dall'annotazione di servizio e da apposito verbale, al sequestro ex art. 321 commi 1 e 3 - bis cpp del veicolo condotto dallo xx al momento dell'incidente.
Quanto all'altra doglianza dedotta (con la quale, ai limiti dell'inammissibilità, verosimilmente versandosi in tema di vizio di motivazione) non può il Collegio che evidenziare, come condivisibilmente osservato dal Tribunale di L., che condizione necessaria e sufficiente ai fini della sussistenza del fumus commissi delicti (la cui verifica era, nel caso di specie, demandata al Giudice del riesame ai fini della preventiva delibazione della legittimità del provvedimento cautelare reale, impugnato) era costituita dai due esperimenti positivi dell'alcooltest, restando rimessa al giudizio sul merito dell'imputazione, ogni valutazione concernente le ulteriori deduzione difensiva.
Rileva altresì il Collegio che, nella pendenza del ricorso proposto dallo xx è entrata in vigore la L. 29 luglio 2010, n. 120 che, oltre ad apportare modifiche al testo degli artt. 186 e 187 del codice della strada ha introdotto ex novo, nello stesso corpus normativo, l'art. 224 - ter che contiene le speciali disposizioni applicative delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo, conseguenti a fattispecie di reato. Ora, poichè, ex art. 609 c.p.p., comma 2, la Corte di Cassazione è tenuta a decidere le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello, deve esser prospettata, in questa sede, la questione se la novella normativa possa o meno aver incidenza sulla concreta fattispecie in esame. Poichè la suddet ta novella non ha dettato alcuna disciplina transitoria in relazione ai sequestri conservativi già disposti ed eseguiti nella vigenza della normativa precedente (ed in particolare di quelli disposti dal GIP ex art. 321 comma 2 cpp in previsione della confisca dei veicoli guidati in stato di ebbrezza da coloro ai quali erano appartenenti), con una prima serie di sentenze emesse da questa stessa Sezione (cfr. Sez. 4 n. 38591 del 2010) si era fatto luogo all'annullamento delle ordinanze di conferma dei decreti di sequestro preventivo emesse in sede di riesame, fermo restando in vincolo reale apposto sul veicolo, sul presupposto del sopravvenuto difetto di giurisdizione del giudice penale atteso il mutamento della natura del sequestro, da penale in amministrativa. Ritiene il Collegio, nella concreta fattispecie, di optare invece per l'opposto orientamento, condividendo le argomentazioni esposte nella sentenza n. 40523 emessa da questa stessa Sezione in data 4 novem bre 2010 poichè la novella non ha eliminato il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca (divenuta ora sanzione amministrativa accessoria al pari della sospensione della patente di guida che il giudice penale è comunque tenuto ad irrogare a seguito della commissione di taluni reati non solo specificamente previsti dallo stesso codice della strada), ma ne ha mutato la qualificazione giuridica, è divenuto attualmente necessario verificare se i sequestri, già legittimamente disposti in applicazione della previgente normativa codicistica di ordine generale (tempus regit actum), risultino "conformi anche ai requisiti, di natura amministrativa, allo stato richiesti"; ciò in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis, contrariamente a quanto sostenuto nelle precedenti pronunzie. In conclusione, sarà possibile affermare che i sequestri eseguiti nella vigenza della precedente normativa di ordine genera le, possono ritenersi attualmente "sopravvissuti" - nonostante la recente novella - nel caso in cui risultino legittimamente adottati anche sotto il profilo amministrativo e quindi a condizione che sussista il presupposto dell'accertata configurabilità della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza prevista dall'art. 186 comma 2, lett. c) del codice della strada: presupposto speculare alla sussistenza del fumus commissi delicti necessariamente da delibarsi ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 321, comma 2, cpp.
Nella concreta fattispecie, va rilevato, in conclusione, che il sequestro del veicolo veniva eseguito d'iniziativa da Ufficiali di P.G. appartenenti alla Questura di L., ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., contestualmente all'accertamento,nei confronti dell'indagato, tramite alcooltest, di un tasso alcoolemico pari a 1,84 gr /l ed a 1,67 gr /l, a seguito dei due rituali esperimenti e quindi superiori, in entrambi i casi, al limite di 1,5 gr. /l. stabilito dalla norma de qua, come comprovato dall'annotazione di servizio, dal verbale di sequestro preventivo redatto ex art. 321 commi 1 e 3 bis cpp e dal verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 comma 4 cpp, soprarichiamato: tutti recanti la data del 21 agosto 2009; il tutto quindi in conformità anche al disposto dell'art. 224 - ter comma 1 del codice della strada. Il ricorso deve infine esser rigettato, anche alla lu ce dello jus superveniens.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(omissis)

 

da Polnews

Giovedì, 15 Settembre 2011
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