Giovedì 02 Maggio 2024
area riservata
ASAPS.it su

Roma - Il diritto di precedenza non dà sempre ragione all’automobilista

Lo stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione

Foto di repertorio dalla rete


(ASAPS), 12 luglio 2011 – Il diritto di precedenza non sempre tutela gli automobilisti. Chi è alla guida deve sempre avere un comportamento prudente, altrimenti in caso di incidente non servirà a nulla rivendicare la precedenza. La decisione arriva dalla Suprema Corte di Cassazione che invita i giudici penali a non applicare “alla lettera” le norme del codice della strada. Questo perché, al di là delle precedenze, si deve “accertare in concreto il comportamento tenuto dagli automobilisti per verificare se in esso siano ravvisabili profili di colpa”. In base a questo principio la Quarta sezione penale ha respinto il ricorso di un centauro siciliano, assolto in primo grado e condannato in appello per lesioni personali colpose, che aveva procurato ferite gravissime ad una signora alla guida di una Panda (quaranta giorni di prognosi e successiva asportazione della milza) che, come si legge nella sentenza numero 26657, aveva incautamente impegnato l’incrocio senza rispettare il segnale di precedenza. Era stata così travolta dal motociclista. Il giudice di pace, il 16 ottobre 2009, lo aveva assolto dal reato punito dall’art. 590 c.p., ritenendo che la colpa fosse da attribuire all’automobilista che “aveva incautamente impegnato l’incrocio senza rispettare il segnale di precedenza”. Sentenza ribaltata dal Tribunale di Palermo nel maggio 2010. Inutile il ricorso della difesa del centauro in Cassazione volta a fare valere il "diritto di precedenza" sulla signora investita. Piazza Cavour ha bocciato il ricorso e ha evidenziato che “il giudice penale, nell’accertamento della responsabilità delle persone coinvolte in un incidente stradale, non è vincolato a rigidi schemi interpretativi che seguano le norme del codice della strada, ma deve accertare in concreto il comportamento tenuto dagli automobilisti per verificare se in esso siano ravvisabili profili di colpa”. Colpa che, nel caso in esame, il giudice ha “con congrua motivazione ravvisato nella condotta del motociclista per la velocità dallo stesso tenuta che gli ha impedito di porre in essere quella manovra di rallentamento che avrebbe facilmente consentito di evitare l’impatto”. A prescindere dal “fatto di essere favorito dalla precedenza”. (ASAPS)

 

 

Martedì, 12 Luglio 2011
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK