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Roma - Cassazione: è risarcibile il danno esistenziale per le lesioni che portano ad un cambiamento di vita

La Suprema Corte si è espressa sul caso di un giovane rimasto invalido a seguito di un incidente stradale

(ASAPS), 8 luglio 2011- Con la sentenza n.14402, depositata lo scorso 30 giugno, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul diritto al riconoscimento e al risarcimento del danno esistenziale causato da incidente stradale. La decisione della Suprema Corte riguarda il caso di un uomo che, a seguito di un grave sinistro, aveva subìto l’amputazione di un braccio e di una gamba. In sede processuale il giovane aveva fatto richiesta perché gli venisse riconosciuto un risarcimento che includesse anche il danno esistenziale prodotto dalle gravi ferite, ma si era visto respingere l’istanza, sia in primo grado che in appello.

A sorpresa la Cassazione non solo ha ribaltato le precedenti sentenze ma ha definito in maniera netta cosa s’intende quando si parla di danno esistenziale e quali sono gli strumenti per la sua corretta valutazione. Secondo gli ermellini infatti il danno esistenziale costituisce lo sconvolgimento dell’esistenza accertabile in maniera oggettiva «in ragione dell’alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della vita comune di relazione, sia all’interno sia all’esterno del nucleo familiare». In conseguenza di questo stravolgimento, il risarcimento deve prendere in considerazione tutti gli aspetti negativi derivanti dall’illecito per la definizione dell’indennizzo complessivo. Per fare ciò è legittimo ricorrere alle tabelle, in particolare modo a quelle del tribunale di Milano che, secondo la sentenza, rappresentano un «valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex articolo 1226 del Codice civile, laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione». Le tabelle però devono tener conto anche del danno esistenziale e non solo di quello biologico perché, come chiariscono gli Ermellini, vanno ristorati anche gli «aspetti relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale o del cosiddetto danno esistenziale»: per questo è necessario verificare se i parametri indicati dalle stesse tengono conto anche delle modifiche e del cambiamento della personalità della persona danneggiata. In caso contrario, spetterà ai giudici procedere ad una sorta di "personalizzazione" riconsiderando i parametri tabellari sotto questo profilo, in maniera tale da permettere, alla persona danneggiata, un risarcimento completo. (ASAPS)

 

Venerdì, 08 Luglio 2011
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