Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sezione Tributaria, 24 giugno 2011, n. 13952
Tassa di proprietà - Procura a vendere - Veicolo ceduto per la vendita a impresa a ciò abilitata – Omissione della segnalazione al PRA da parte dell’impresa – Esenzione temporanea per il proprietario dal versamento del tributo – Insussistenza.
In tema di tassa del possesso degli autoveicoli, nel caso in cui il veicolo sia consegnato per la rivendita a un’impresa abilitata al suo commercio, la mancata tempestiva comunicazione all’Aci, da parte di quest’ultima, dei dati del veicolo e degli estremi del titolo per il quale è stata eseguita la consegna, impedisce al proprietario di godere dell’esenzione temporanea dal tributo ai sensi dell’art. 5 commi 4348 d.l. 30 dicembre 1982 n. 953 conv. con modif. nella l. 28 febbraio 1983 n. 53; ne consegue che resta fermo in capo al proprietario del veicolo l’obbligo di pagamento del tributo, mentre l’omissione dell’impresa consegnataria del veicolo può costituire fonte di responsabilità - contrattuale o extracontrattuale, a seconda dei casi - nei confronti del proprietario Stesso. (Cass. Civ. sez. trib., 24 giugno 2011, n. 13952) (Massima redazionale)
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