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Corte di Cassazione 06/07/2011

Giurisprudenza di legittimità - Sintomatico a seguito di rifiuto - reati commessi prima del 30 luglio 2010 - il fatto relativo alla guida in stato di ebbrezza, in ragione del favor rei deve essere applicato nella misura più lieve che per effetto della legge 120/2010 non costituisce più reato

(Cass. Pen., sez.IV, 22 aprile 2011, n. 16126)

(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza pronunziata in data 8 giugno 2010, il G.I.P. del Tribunale di Ravenna applicava, ex artt. 444 e segg. cpp a xx  quale responsabile del reato continuato di guida in stato di ebbrezza alcoolica e di rifiuto di sottoporsi ai previsti accertamenti tecnici per la verifica, nei conducenti di veicoli a motore, dello stato di alterazione fisica e psichica, derivante dall’ingestione di bevande alcooliche, la pena di giorni .. di arresto e di Euro .. di ammenda, sostituita la pena detentiva, con Euro .. e quindi determinando la pena complessiva in Euro .. di ammenda - pena sospesa -.
Era altresì disposta la confisca e la vendita del veicolo nonchè la sospensione della patente di guida per mesi ...
Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’imputato personalmente lamentando, con una prima censura, il difetto di motivazione in ordine all’insussistenza di cause di proscioglimento, à sensi dell’art. 129 cpp. e, con una seconda censura, la carenza di motivazione in ordine alla statuizione concernente la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, fissata in .. e quindi in misura pari al doppio del periodo edittale minimo.
Con requisitoria scritta in atti, il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso, attesa l’infondatezza di entrambi i motivi di ricorso, essendo sufficiente l’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica dell’insussistenza di condizioni per far luogo al proscioglimento ex art. 129 cpp e non sussistendo uno specifico obbligo di motivazione qualora la durata della disposta sospensione della patente di guida non si discosti dal minimo edittale,in modo apprezzabile: fattispecie verificatasi nel caso di specie in cui si è fatto luogo al cumulo dei periodi si sospensione previsti per ciascuno dei reati commessi.
Rileva preliminarmente la Corte che la violazione sub A, va ricondotta all’illecito di cui all’art. 186 commi 1 e 2, lett. a) cds, attualmente punito, per effetto della novella Introdotta dall’articolo 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, con sanzione amministrativa. Il reato , infatti, veniva accertato sulla base di elementi sintomatici (come anche riportato nel capo di imputazione) ad inequivoca dimostrazione dello stato di ebbrezza alcoolica; donde, in conformità all’insegnamento di questa Suprema Corte (cfr., ex multis Sez. 4 n. 48026 del 4 dicembre 2009, dep. 16 dicembre 2009 , imp. P.G. in proc. F.; Sez. 3 n. 48023 del 6 novembre 2008, dep. 23 dicembre 2008, imp. P.G. in proc. S.) pel principio del favor rei, la sussistenza della fattispecie meno grave, atteso il difetto di acquisizione dell’accertamento del tasso alcoolico nel sangue dell’imputato, rifiutatosi di so ttoporsi alle prove con etilometro. Ne discende che, à sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’imputato va prosciolto dal suddetto addebito, perchè il fatto non è attualmente preveduto dalla legge come reato, con conseguente annullamento senza rinvio, in parte qua, della sentenza impugnata.
Quanto all’altra residua imputazione, l’impugnata sentenza deve essere del pari annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per l’ulteriore corso. Esclusa l’applicabilità nella fattispecie del disposto dell’art. 620 lett. l) cpp e posta, peraltro, la sopravvenuta modifica per effetto dell’jus superveniens, degli elementi già valutati dalle parti ai fini della determinazione pattizia della pena complessivamente applicabile per entrambe le violazioni ascritte all’imputato, il Tribunale di Ravenna dovrà procedere a nuovo esame dell’imputazione sub B, di cui all’art. 186 C.d.S., commi 2 e 7 (per essersi l’imputato rifiutato, nelle medesime circostanze descritte al capo A, di sottoporsi all’alcooltest, ai fini dell’accertamento dello stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcooliche) agli effetti della rideterminazione sia d ella pena alla stregua delle valutazioni discrezionali, al giudice di merito rimesse e disciplinate dagli artt. 132 e segg. cod. pen., sia della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

 

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla imputazione di cui all’art. 186 comma 2, lett. a), perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla residua imputazione e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ravenna, per l’ulteriore corso.
(omissis)



da Polnews

 

 

Mercoledì, 06 Luglio 2011
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