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Corte di Cassazione 13/04/2011

Giurisprudenza di legittimità - Strade - Private e pubbliche - Pubblica - Area privata - Inclusione nel demanio stradale - Destinazione ad uso pubblico da parte della P.A. - Sufficienza - Esclusione

(Cass. Civ. Sez. II, 28 settembre 2010, n. 20405)

Affinché un’area privata venga a far parte del demanio stradale, non è sufficiente che la strada sia posta all’interno di un centro abitato e che su di essa si esplichi di fatto il transito pubblico, ma è invece necessario che sia intervenuto un atto o un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, etc.) che ne abbia trasferito il dominio alla P.A., e che essa sia destinata all’uso pubblico dalla stessa P.A., costituendo meri indici di riferimento, ciascuno di per sé solo non sufficiente al fine di stabilire a chi ne debba essere attribuita la proprietà, l’uso della strada da parte di un numero indeterminato di persone, il comportamento in relazione ad essa della Amministrazione nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica, e la sua inclusione in un centro abitato. (Cass. Civ., sez. II, 28 settembre 2010, n. 20405 [RIV-1102-P116] - Art. 2 c.s.

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Mercoledì, 13 Aprile 2011
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