Foto di repertorio dalla rete (ASAPS), 13 aprile 2011- L’automobilista che per una qualsiasi ragione, compreso un "chiarimento" su un diverbio della circolazione, insegue e sorpassa l’auto che precede, bloccandola, compie un reato di violenza privata. Se poi il mezzo a cui si impedisce di proseguire la marcia appartiene al servizio pubblico, è corretto anche aggiungere l’imputazione di interruzione di pubblico servizio. Lo ha stabilito, con la sentenza n°14482 depositata l’11 aprile 2011, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha annullato senza rinvio, perché il reato è nel frattempo caduto in prescrizione, l’assoluzione pronunciata 4 anni fa dalla Corte d’appello di Torino nei confronti di un automobilista, accusato sia di violenza privata che di interruzione di pubblico servizio. Nel caso specifico l’uomo a bordo della sua auto, si era fermato al semaforo per svoltare a sinistra ed aveva reagito con veemenza al sollecito sonoro del conducente di un autobus di linea che, superandolo sulla destra, l’aveva anche apostrofato con un epiteto. Proprio la ritenuta "provocazione" aveva indotto i giudici d’Appello a riformare la condanna inflitta all’automobilista torinese in primo grado, secondo una prospettiva però sconfessata in un secondo momento dalla Suprema Corte con richiamo a un lontano precedente (2545/1985).
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