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Roma - E’ annullabile la multa con l’autovelox se gli agenti di Polizia non sono presenti

A stabilirlo la Cassazione secondo la quale gli agenti devono vigilare non solo sulla installazione ma anche sulla gestione del servizio e di accertamento della violazione

Foto Coraggio-archivio Asaps

(ASAPS), 7 aprile 2011- La Corte di Cassazione ha stabilito che è annullabile la multa per eccesso di velocità effettuata tramite autovelox se, presso l’apparecchio gestito e installato da un’azienda privata, non è presente un operatore di Polizia.
Con questa sentenza i giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso di un piccolo Comune che aveva multato per eccesso di velocità un’automobilista utilizzando un autovelox, installato e gestito da una ditta privata. Il caso a Bolzano dove una signora, multata per eccesso di velocità, aveva impugnato il verbale contestando la taratura degli apparecchi e il fatto che l’infrazione era stata "immortalata" in assenza degli agenti. Infatti l’ente locale aveva affidato l’installazione e la gestione degli autovelox ad una ditta esterna e la Polizia Municipale, aveva vigilato sulla fase di installazione e non di gestione del dispositivo e non figurava presente in quella di accertamento dell’infrazione.
Per questo motivo i giudici del Tribunale avevano annullato la sanzione sostenendo che il verbale di accertamento era viziato "perché l’amministrazione si era avvalsa di una ditta privata per la gestione degli apparecchi di rilevamento e aveva affermato che l’attività di quest’ultima era stata svolta sotto la supervisione della Polizia Municipale, senza specificare in cosa consistesse la supervisione e senza indicare certamente come fosse stato organizzato il collegamento tra l’attività di rilevamento delle infrazioni ed il soggetto preposto al servizio di Polizia".
Contro questa decisione il Comune aveva quindi presentato ricorso in Cassazione ma senza successo. L’automobilista infatti, non dovrà pagare la multa perché, come è possibile leggere nella sentenza emessa dalla Seconda Sezione Civile, "dal verbale di accertamento non emergeva adeguatamente che il rilevamento, cioè l’elaborazione della rilevazione, avveniva ad opera di un agente preposto al servizio di Polizia Stradale, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all’accertamento". (ASAPS)

 

Giovedì, 07 Aprile 2011
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