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Giurisprudenza di merito - Circolazione stradale – Ricorso al verbale di contestazione davanti al G.d.P. – Legittimazione passiva dell’organo accertatore – Competenza degli organi centrali a cui appartiene l’organo accertatore – Arma dei Carabinieri - Ministero della difesa o dell’Interno - Omessa notifica Conseguenze

(Giudice di pace di Giarre, 12 dicembre 2005, n. 692)

Giurisprudenza di merito
Giudice di Pace di Giarre
Sentenza del 12 dicembre 2005, n. 692

 Circolazione stradale – Ricorso al verbale di contestazione davanti al G.d.P. – Legittimazione passiva dell’organo accertatore – Arma dei Carabinieri – Competenza del Ministero della difesa o dell’Interno - Conseguenze.

 Per il verbale  elevato dall’Arma dei Carabinieri, la legittimazione passiva a stare in giudizio spetta al Ministero della Difesa al quale appartiene l’Arma dei Carabinieri o ai sensi dell’art. 1 C.d.S. al Ministero dell’Interno, il quale in materia di circolazione stradale ha specifiche competenze.(Massima di redazione)

 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 Il giudice di pace di Giarre, avv. Caterina Mancini ha emesso la seguente

 SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 34l/05 R. O.

 PROMOSSA DA

T. A. n. a R. l’ll.3.70, ivi res.te, in via …omissis nr. 15, C.F. .…omissis Rappr.ta e difesa da se stessa.

RICORRENTE

CONTRO

REGIONE CARABINIERI DI SICILIA - ST.NE DI GIARRE - in persona del Com.te p.t. rappr.ta e difesa dal M.llo Gabriele Bottini.

RESISTENTE

 OGGETTO: Opposizione a verbale di contestazione.

 All’udienza del 10.11.05, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo in udienza.

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Mediante ricorso depositato in cancelleria il 9.5.05, la sig.ra T. A. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 1287006 serie 2004, elevato dai Carabinieri di Giarre in data 27.3.05 e notificato il 22.4.05, con il quale le veniva inflitta la sanzione pecuniaria di €. 206,00, per violazione degli artt. 171 e 148 C.d.S. per mancato uso del casco protettivo e per aver azionato il sorpasso di una colonna di veicoli fermi, invadendo l’opposto senso di marcia.

La ricorrente negava le infrazioni contestatele, affermando che il ciclomotore, di suo uso esclusivo, era rimasto chiuso a chiave nella propria abitazione, presumeva quindi, che gli accertatori avessero commesso un errore nel rilevare il numero della targhetta. In fine eccepiva la mancata osservanza, da parte degli Agenti accertatori, dell’art. 200 C.d.S.

Questo giudicante, con decreto del 23.5.05, fissava la comparizione delle parti.

Ricorso e decreto, a cura della cancelleria, venivano notificati alle parti.

Mediante note depositate in cancelleria, si costituivano in giudizio i Carabinieri di Giarre, i quali ponevano in evidenza che la contestazione immediata non era stata possibile per impossibilità a superare l’incolonnamento dei veicoli, evidenziando altresì, che in caso di sorpasso vietato, la contestazione immediata non è necessaria. Chiedevano pertanto il rigetto del ricorso.

Venuta la causa all’udienza del 10.11.05, i Carabinieri di Giarre eccepivano la loro carenza di legittimazione passiva, affermando che il ricorso andava indirizzato al Ministero dell’Interno o in alternativa al Ministero della Difesa e notificato all’Avvocatura Generale dello Stato. Chiedevano pertanto che il ricorso venisse dichiarato inammissibile.

 MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo quanto ha disposto la Suprema Corte “In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta, alternativamente, alle amministrazioni centrali cui appartengono i vari corpi di Polizia abilitati alla contestazione…”

(Cass. sez. I n. 6364104.)

 Nel caso che ci occupa, il verbale è stato elevato dall’Arma dei Carabinieri di Giarre, conseguentemente la legittimazione passiva a stare in giudizio spetta al Ministero della Difesa al quale appartiene l’Arma dei Carabinieri o ai sensi dell’art. 1 C.d.S. al Ministero dell’Interno, il quale in materia di circolazione stradale ha specifiche competenze.

La ricorrente invece ha proposto ricorso avverso il verbale di contestazione, direttamente nei confronti dei Carabinieri di Giarre, i quali in materia di infrazioni stradali, non hanno competenza a stare in giudizio.

Di conseguenza il ricorso va ritenuto inammissibile.

 P.Q.M.

 Il giudice di pace adito, definitivamente pronunciando, dichiara il proposto ricorso inammissibile e convalida l’impugnato verbale.

 Spese compensate.

 Così deciso in Giarre il 10.11.05.

 Depositata in cancelleria il 12 dicembre 2005


© asaps.it
Martedì, 11 Luglio 2006
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